Animali domestici in box o in garage: come regolarsi

Costringere un animale domestico in un locale privo di aria e di luce è reato, ma assemblea e amministratore possono agire solo in determinate condizioni. Ecco quali

Animali domestici in box o in garage: come regolarsi

Per quanto assurdo, accade ancora che qualcuno decida di tenere il proprio “animale d’affezione” nel box o in garage, costringendo quelli che dovrebbero essere i migliori amici dell’uomo a vivere, anche solo per qualche ora al giorno, in un ambiente del tutto inappropriato. Come regolarsi, dunque, se questo avviene all’interno di un condominio? Cerchiamo di capirlo.

Cosa dice la legge

Così come quella dell’ambiente, anche la tutela degli animali, domestici o selvatici, è entrata nell’articolo 9 della Costituzione, a riprova del fatto che il loro benessere deve essere protetto e garantito. Del resto, la giurisprudenza aveva già da tempo adottato un atteggiamento severo nei confronti di chi, anche in maniera colposa, procuri sofferenze ai cani ed agli altri animali domestici, costringendoli in spazi incompatibili con la loro natura e dimenticando che sono esseri senzienti, capaci di provare dolore. Tenere un cane, o un qualsiasi altro animale domestico, in un garage o in locali privi di spazio, luce ed aria adeguati è di fatto un reato, perché quella che è una vera e propria prigionia arreca gravi sofferenze psico-fisiche.

A ricordare questo concetto, se ancora ce ne fosse bisogno, concorre anche una nuova sentenza della Corte di Cassazione, che ha inflitto, confermando la condanna già emessa dai giudici di merito, un’ammenda di 1.000 euro a un padrone che teneva abitualmente il suo cucciolo in garage anziché in casa, riconoscendogli il reato di abbandono di animali, a differenza di quanto richiesto dal pubblico ministero, cioè il maltrattamento di animali.

Durante il processo sono state accertate, basandosi anche su quanto rilevato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, le pessime condizioni in cui versava l’animale. la Suprema Corte non ha invece ritenuto di disporre la confisca del cane, rimandando al tribunale per le decisioni in merito, in quanto la misura è facoltativa. Ma in cosa consistono le due tipologie di reato descritte e quando possono configurarsi per chi tiene un cane in garage? Vediamo.

Abbandono di animali

Il reato di abbandono di animali, come stabilito dall'articolo 727 del Codice penale, si verifica per “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività”, come ad esempio il lasciare un cane lungo l'autostrada o confinarlo su un balcone. Inoltre, il reato si estende a chi “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”, come nel caso di detenzione prolungata di un cane in un garage privo di adeguata ventilazione, o in ambienti simili, come un box. Le sanzioni per questo tipo di reato variano da un'ammenda compresa tra 1.000 e 10.000 euro, all'arresto fino a un anno.

Maltrattamento di animali

Il reato di maltrattamento di animali (articolo 544 del Codice penale) si applica nei confronti di “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche”. La pena qui va dalla multa fra i 3.000 e i 15.000 euro alla reclusione da tre mesi a un anno e mezzo. Trattandosi di un delitto, è necessario il dolo, cioè la coscienza e volontà del comportamento dell’uomo che infierisce in modo nocivo sulla creatura, mentre per l’abbandono di animali è sufficiente la colpa, consistente nella negligenza o trascuratezza nelle condizioni di custodia e detenzione. Il confine tra le due rispettive ipotesi di reato non è netto, ma va appurato caso per caso.

Se avviene nel condominio

L’episodio descritto in apertura si può applicare anche all'ambito condominiale, configurando un illecito penale il prolungato confinamento di un animale domestico all'interno di uno spazio destinato a un diverso utilizzo, come cantina, box, garage, eccetera. La responsabilità penale è sempre individuale, e né l'amministratore né gli altri condomini sono responsabili per il reato commesso dal proprietario che decide di tenere il suo animale in un ambiente inadatto.

Non esiste l'obbligo di denuncia, poiché secondo l'ordinamento giuridico italiano, la segnalazione alle autorità competenti è spesso facoltativa, consentendo al cittadino di non essere vincolato a denunciare il reato di cui è stato testimone. Questo principio si applica sia ai condòmini che all'amministratore, che non è tenuto a segnalare chi trattiene i propri animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Tuttavia, chi desiderasse intervenire ha la possibilità di farlo, chiamando le forze dell'ordine come i Carabinieri, la Polizia municipale o le Guardie zoofile.

Amministratore e assemblea: cosa possono fare

Se da un lato l'amministratore non è tenuto a presentare denuncia contro il condòmino responsabile di maltrattamenti o abbandono di animali, dall'altro, nel caso in cui tale comportamento illecito conduca a un'altra forma di violazione, è obbligato a intervenire a difesa degli interessi condominiali. Ad esempio, in presenza di odori sgradevoli provenienti dal garage in cui il cane è stato lasciato per giorni senza che venga pulito, l'amministratore deve intervenire intimando al proprietario di risolvere la situazione. Inoltre, può allertare le autorità competenti, come l'Asl o le forze dell'ordine, affinché verifichino eventuali illeciti. Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, come evidenzia la sentenza numero 35566/2017, le esalazioni moleste causate dalle deiezioni canine configurano il reato di "getto pericoloso di cose" (sancito dall'articolo 674 del Codice penale), con sanzioni che vanno da un'ammenda fino a 206 euro all'arresto fino a un mese per il proprietario.

Per quanto riguarda l'assemblea condominiale, non può intervenire sulle proprietà private dei singoli condòmini a meno che non vi sia un voto unanime. Tuttavia, ancora la Suprema Corte (sentenza numero 6652 del 15 marzo 2017) stabilisce che l'assemblea non può prendere decisioni che coinvolgono i singoli condòmini “salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni”, come nel caso di animali tenuti nel box auto o in garage.

Per cui, in caso sussistano concrete ragioni che riguardano l'interesse comune del condominio, l'assemblea può ordinare lo sgombero degli animali che il singolo condòmino tiene nel box auto o in garage. Si badi, però, che affinché la delibera sia valida, la tutela dei beni comuni alla base della decisione deve essere chiara ed evidente, altrimenti la decisione potrebbe essere impugnata con azioni legali.

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