Ascensore condominiale: quando diventa proprietà comune e chi paga le spese

L’installazione di un ascensore da parte di un gruppo di condòmini non comporta automaticamente la proprietà comune dell’impianto. Tuttavia chi inizialmente ha deciso di non partecipare ai costi può entrare successivamente nella comproprietà, pagando una quota proporzionale

Ascensore condominiale: quando diventa proprietà comune e chi paga le spese
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L'installazione di un ascensore da parte di un gruppo di condòmini può sollevare una questione importante: chi non ha partecipato inizialmente ai costi può richiedere di entrare nella comproprietà dell'impianto in un secondo momento? La risposta è sì, ma solo rispettando alcune condizioni precise.

Secondo la normativa, infatti, quando vengono introdotte innovazioni che non sono strettamente necessarie, come l'installazione di un ascensore o di un impianto di riscaldamento centralizzato, i condòmini possono scegliere se aderire o meno. Tuttavia, chi decide di non partecipare può farlo successivamente pagando la propria quota proporzionale sia per la realizzazione sia per la manutenzione dell’opera.

Cosa dice la legge

Gli articoli 1120 e 1121 del Codice civile disciplinano le innovazioni condominiali. L’articolo 1120 permette l’introduzione di miglioramenti votati dalla maggioranza dei condòmini, purché non pregiudichino la stabilità o il decoro dell’edificio. L’articolo 1121 riguarda invece le innovazioni che richiedono spese particolarmente elevate o che non sono di utilità comune immediata, come appunto l’ascensore.

Queste innovazioni possono essere realizzate da un gruppo di condòmini, senza obbligare gli altri a partecipare alle spese. Tuttavia, chi decide di non partecipare ha sempre la possibilità di aderire in seguito, versando la propria quota proporzionale. In questo modo, si evita che chi ha sostenuto l’intero costo dell’opera subisca un ingiusto svantaggio economico.

Un esempio concreto

Con una sentenza del giugno 2024, il Tribunale di Verona ha accolto la richiesta di un condòmino di diventare comproprietario di un ascensore installato anni prima da altri condòmini. Il giudice ha stabilito che il richiedente aveva diritto sia all’uso dell’ascensore sia alla proprietà di una quota dello stesso, previo pagamento di una somma calcolata in base ai costi sostenuti per l’installazione, la manutenzione e tenendo conto dell’usura dell’impianto.

La decisione si è basata in particolare sul già citato articolo 1121 del Codice Civile, che regola le innovazioni considerate "gravose o voluttuarie", ovvero quelle che comportano spese significative o non indispensabili. La legge permette ai condòmini che non intendono usufruire immediatamente di tali innovazioni di non contribuire alle spese, ma garantisce loro, appunto, il diritto di aderire in futuro, pagando la quota dovuta.

Ascensore e barriere architettoniche

Un caso particolare riguarda l’installazione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche. Anche senza una delibera assembleare favorevole, un singolo condòmino, come una persona con disabilità, può procedere all’installazione a proprie spese. In questo caso entra in gioco il principio di solidarietà condominiale, che tutela il diritto delle persone con disabilità a poter accedere e utilizzare tutte le parti comuni dell’edificio.

Cambiare idea si può

La normativa condominiale cerca di bilanciare gli interessi di tutti: da una parte, garantisce il diritto di chi vuole introdurre miglioramenti nell’edificio; dall’altra, protegge chi non intende sostenere costi elevati per innovazioni non essenziali. Allo stesso tempo, offre a chi cambia idea la possibilità di partecipare successivamente, evitando squilibri economici tra i condòmini.

Il caso dell’ascensore è dunque emblematico: se

installato solo da alcuni condòmini, non diventa automaticamente proprietà di tutti, ma può diventarlo quando chi è rimasto inizialmente escluso decide di aderire, contribuendo alle spese secondo quanto previsto dalla legge.

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