I punti chiave
L’Inps ha reso noto ieri che sono state messe in pagamento le prime quote del “bonus asili nido”. Con qualche ritardo (la liquidazione era prevista per il 2 aprile) è iniziato l’utilizzo del beneficio. Si tratta di una prestazione che può essere richiesta per il pagamento delle rette di asili nido pubblici o privati, autorizzati dagli enti locali, e per l'utilizzo di forme di supporto – presso la propria abitazione – in favore di bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Chi può chiedere il bonus?
Ma chi può chiedere il “bonus asili nido”? Spetta alle famiglie con figli:
- di età inferiore a tre anni (o che compiano tre anni nell’anno solare);
- che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato o affetti da gravi patologie croniche certificate. Il genitore può presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni purché entro l’anno solare.
La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo in possesso dei seguenti requisiti (direttiva 2011/98/UE):
- straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato a cittadino italiano, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- titolare di Carta blu, “lavoratore altamente qualificato” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
- lavoratore di Marocco, Algeria e Tunisia per il quale gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e questi Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- lavoratore autonomo titolare di permesso per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
La domanda di contributo per il pagamento delle rette degli asili nido deve essere presentata:
- entro il 31 dicembre 2024;
- dal genitore, o dal soggetto affidatario del minore, che ne sostiene l’onere;
- esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio online o i patronati.
I tre valori Isee
L’importo del sussidio spetta in base al valore dell’ISEE minorenni relativo al minore per cui si presenta la domanda.
Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili:
- ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi). Per non superare il tetto annuo di 3mila euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro). L’undicesima mensilità è pari a 272,70 euro;
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (227,27 euro). L’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro;
- ISEE minorenni da 40.001 euro = 1.500 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi). Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 136,30 euro. Sono previsti, inoltre, degli importi maggiorati per nuclei familiari dove è nato un figlio a decorrere dal primo gennaio 2024 e almeno un figlio con età inferiori a dieci anni. Le fasce: - fino a 3.
600 euro, in 10 rate da 327,27 e una da 327,30, con Isee minorenni fino a 40 mila euro; - fino a 1.500 euro, in 10 rate da 136,37 e una da 136,30, con Isee minorenni superiore ai 40 mila euro, non dichiarato e recante omissioni e/o difformità dei dati.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.