Bonus Sar 2023: a chi spetta e come ottenerlo

Questa particolare forma di sostegno al reddito è rivolta ai lavoratori disoccupati che abbiano avuto contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato

Bonus Sar 2023: a chi spetta e come ottenerlo

Oltre a NASPI e assegno di disoccupazione Dis-Coll, esiste un’agevolazione per quanti abbiano perso il lavoro e siano in possesso di alcuni specifici requisiti. Si tratta del Bonus Sar (che sta per sostegno al reddito) 2023, che consiste in un contributo fino a 1.000 euro destinato ai lavoratori disoccupati che abbiano avuto contratti in somministrazione (l’ex interinale) a tempo determinato o indeterminato. Vediamo chi ne ha diritto e come farne richiesta.

Bonus Sar. Chi ha diritto alla prestazione

Possono accedere alla prestazione i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, a condizione che:

- siano disoccupati da almeno 45 giorni con almeno 110 giorni di lavoro maturati (oppure 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito o MOG negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;

- siano disoccupati da almeno 45 giorni, che abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro o MOL, ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il lavoro;

- siano disoccupati da almeno 45 giorni con almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito o MOG) negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

La prestazione può essere richiesta ogni qualvolta si maturino ex novo i requisiti.

Quando è possibile presentare domanda

Dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente deve lasciar passare almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda, dopodiché ne ha a disposizione altri 68 entro cui inviarla: semplificando, la domanda deve essere presentata tra il 106esimo e il 173esimo giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. È anche possibile sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, senza perdere il diritto alla prestazione.

Qualora durante il periodo di disoccupazione si instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche con un contratto diverso dalla somministrazione e di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva, il conteggio ai fini del raggiungimento del requisito dei giorni di disoccupazione viene sospeso. In questo caso, sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro che quelli successivi vengono considerati nel conteggio per il requisito, e il periodo utile per presentare la domanda può essere prolungato di altri sette giorni (quindi fino al 180° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione).

In presenza di eventi che determinino la sospensione del rapporto di lavoro come malattia, infortunio o maternità, conclusi dopo la cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione, la data di decorrenza dei termini di presentazione delle domande è quella del giorno in cui termina l'evento che ha causato l’interruzione. Naturalmente, nel caso in cui l’istanza sia presentata fuori termine, si determina l’inaccoglibilità della domanda.

Importi del contributo

Ai beneficiari appartenenti alle prime due categorie sopra descritte spetta un contributo di sostegno al reddito pari a 1.000 euro lordi. Ai beneficiari appartenenti alla terza categoria viene corrisposto un contributo di sostegno al reddito pari a 780 euro lordi.

Come si calcolano i giorni di lavoro maturati

Per capire se si è in possesso dei requisiti richiesti dal Bonus Sar, è fondamentale conoscere quanti giorni di lavoro si sono maturati. Prima di tutto occorre conoscere con certezza quale è stato l’ultimo giorno effettivo di lavoro. Questa data si trova nella busta paga, alla voce Data di cessazione.

Per calcolare invece i giorni di lavoro in somministrazione maturati negli ultimi 12 mesi, bisogna guardare all’interno della propria busta paga i giorni lavorati, i giorni retributivi e i giorni INPS. Di queste tre cifre, si prende in considerazione quella più alta. Ad esempio, se nella busta paga di un tale mese si legge: 22 giorni retribuiti, 18 giorni lavorati, 24 giorni INPS, il numero da prendere come riferimento dei giorni effettivamente lavorati sarà quello più alto, cioè 24. Il conteggio deve essere effettuato sommando, per ogni busta paga relativa agli ultimi 12 mesi di lavoro, il valore individuato secondo le modalità riportate nell’esempio. Solo in caso di part-time verticale occorre considerare le ore lavorate e non i giorni, come indicato tra i requisiti d’accesso alla misura.

Nel conto dei giorni lavorati rientrano eventi sospensivi come maternità, malattia, infortunio, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, congedo matrimoniale, congedo straordinario, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, permessi sindacali, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, periodi di disponibilità a seguito di procedura in MOL.

Modalità di richiesta e documenti necessari

Il Bonus Sar può essere richiesto esclusivamente tramite Forma.Temp, attraverso la piattaforma FTWeb, dove bisogna compilare alcuni campi e allegare vari documenti. Una volta compilato il modulo, occorre stamparlo, firmarlo, scansionarlo e allegarlo nella stessa piattaforma; in alternativa, ci si può rivolgere agli sportelli sindacali di categoria (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp) presenti nel proprio territorio, dove verrà seguita una procedura analoga.

I documenti (in formato Pdf) da inserire in fase di presentazione della domanda, all’interno della piattaforma FTWeb, sono il documento d’identità del richiedente, il codice fiscale, copia delle buste paga dell’Agenzia per il Lavoro attestanti l’anzianità lavorativa in base ai requisiti richiesti (fra cui, obbligatoria, quella di cessazione), l’estratto conto previdenziale emesso dall’INPS dal 160º giorno e attestante i 45 giorni di disoccupazione, il documento con le coordinate bancarie IBAN e la titolarità del conto corrente, eventuali certificati di malattia, maternità o infortunio, il documento dell’INPS che attesti il riconoscimento della NASpI, in caso di dimissioni volontarie per giusta causa.

Verifica stato della domanda e ricorso

È possibile controllare lo stato della propria domanda accedendo al sito Formatemp.it nella sezione Verifica lo stato della domanda Sar, inserendo il codice fiscale del richiedente e il numero di protocollo della pratica. Potrebbero essere richieste delle integrazioni, in questo caso, la pratica viene sospesa per un massimo di 60 giorni, dopodiché l’istanza verrà respinta qualora non si siano allegati i documenti integrativi.

In caso di esito negativo, il richiedente ha comunque 60 giorni di tempo per presentare ricorso, da inviare tramite PEC all’indirizzo presidenza@pec.formatemp.

it, esponendo le motivazioni del ricorso e sottoscrivendolo con firma autografa, o in alternativa, rivolgendosi ad uno Sportello sindacale, meglio se lo stesso da cui ci si è fatti seguire per la presentazione della domanda.

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