Un mese di “pausa” per i contribuenti che tra il primo ed il 31 di agosto non avranno adempimenti programmati del fisco.
Come ogni anno, difatti, il mese delle “ferie” rappresenta un periodo di tregua per i contribuenti, grazie alla sospensione e alla proroga dei termini degli obblighi fiscali.
Anche per il 2024 questa prassi è stata mantenuta con il D.Lgs. 1/2024 che ha introdotto, inoltre, degli altri periodi di sospensione per l'invio, da parte del fisco, di alcune tipologie di comunicazioni tributarie.
Nello specifico, l’art. 10 dell’atto recante ad oggetto “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potranno essere inviate "le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori”.
Di conseguenza tutte le scadenze saranno posticipate al 31 di agosto al 5 di settembre.
Contestualmente, nel periodo estivo tra il 1° e il 20 agosto, verranno sospesi anche i termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali e pertanto, gli obblighi di pagamento (tra cui, ad esempio, i versamenti dei contributi dovuti all'Inps) potranno essere fatti entro il 20 del mese senza incorrere in sanzioni o interessi.
Restano, però, delle scadenze da rispettare, partire dalla data del 16 di agosto in cui andrà effettuato, da parte dei datori di lavori, con modello F24, il versamento all'Inps dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
Il 21 di agosto, invece, dovranno essere versati all’Inps i contributi per la gestione separata dei collaboratori da parte dei i committenti che abbiano corrisposto nel mese precedente compensi a figure professionali tra cui, ad esempio:
- collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- assegnisti e dottorandi di ricerca.
Il giorno precedente (20 agosto), invece, i condomini che hanno operato in qualità di sostituti d'imposta avendo operato
ritenute a titolo di acconto, dovranno versare le quote dovute.Lo stesso giorno dovrà essere effettuata la liquidazione e versamento dell'imposta riferita al mese di luglio 2024 e al secondo trimestre aprile-giugno 2024.
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