Cos’è e come funziona il divorzio in contumacia

Non tutti i divorzi sono consensuali e il legislatore ha preso in esame la possibilità che uno dei due diserti il tribunale. Ecco le norme che disciplinano il divorzio in contumacia

Cos’è e come funziona il divorzio in contumacia

Chi divorzia non lo fa sempre in modo conflittuale tant’è che, a maggio del 2015, è stato varato il divorzio breve, possibile soltanto in condizioni consensuali e preso d’assalto da coppie pentite o infelici.

Nei casi di elevata riottosità, la procedura di divorzio diventa farraginosa e il legislatore ha preso in considerazione anche l’ipotesi più estrema, ossia quella in cui uno dei coniugi non si presenta in tribunale.

In questo caso subentrano le norme del divorzio in contumacia, procedura che può avere tempistiche e conseguenze proprie.

Il divorzio in contumacia

Giuridicamente la contumacia si verifica quando una parte non si costituisce in giudizio pure essendovi stata citata e avendo prova delle notifiche necessarie. La legge riconosce sia la contumacia dell’attore (colui che promuove la causa) sia quella del convenuto (il citato in giudizio).

La contumacia dell’attore può portare all’estinzione del processo oppure, su esplicita richiesta del convenuto, la causa può proseguire senza la presenza di chi l’ha intentata. Nel caso del divorzio, la contumacia dell’attore coincide con l’inefficacia dell’istanza che non sortirà conseguenze.

La contumacia del convenuto è invece possibile, il procedimento prosegue anche in sua assenza e il giudice prenderà decisioni soltanto sulla scorta delle dichiarazioni dell’attore, condizione che inficerà anche su assegni divorzili e di mantenimento, inclusi.

Con sentenza 7739/2007, la Cassazione ha sancito che l’assenza del convenuto non costituisce una prova delle ragioni dell’attore ma può contribuire, sommandosi ad altri elementi emersi durante il procedimento, a dare forma alle idee che portano il giudice ad assumere determinate decisioni.

L’assenza non giustificata del convenuto limita anche le sue possibilità di impugnazione della sentenza che, pure essendo sempre possibile, non può:

  • Sollevare eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio
  • Presentare prove o documenti a meno che riesca a dimostrare che non avrebbe potuto mostrarli neppure durante lo svolgimento del primo grado

L’eccezione alla contumacia

La contumacia si verifica quando, pure essendo state effettuate in modo corretto le procedure di notifica, il convenuto non si presenta in aula. Nel caso in cui questo riesca a dimostrare di non essere stato messo a conoscenza del procedimento di divorzio. per cause a lui non imputabili, il giudice può riammetterlo nei termini, pure se tardivamente.

In questo caso il dibattimento dovrà tenere conto delle sue considerazioni e delle testimonianze e delle prove documentali che è in grado di fornire. Un’eccezione questa che può avere un peso specifico sulle tempistiche del divorzio in contumacia.

I tempi del divorzio in contumacia

Di per sé la durata di un procedimento di divorzio in contumacia non è maggiore rispetto alla durata dei procedimenti a cui presenziano entrambi i coniugi. I tempi di notifica possono ampliarsi se uno dei due è irreperibile o vive all’estero. Oggi le tempistiche standard di inizio di un divorzio prevedono:

  • Sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse davanti al giudice (in caso di separazione consensuale)
  • Una anno dalla prima comparizione se si tratta di una separazione giudiziale, ossia con il disaccordo di una delle due parti

Le tempistiche necessarie alla pronuncia della sentenza di divorzio possono cambiare a seconda del tribunale e seconda della complessità della procedura ma, nel caso in cui il contumace si palesasse prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, godendo così del diritto di rientrare nei termini, i tempi del dibattimento si allungherebbero.

Base giuridica

In materia di contumacia fanno stato gli articoli 290 e seguenti del

Codice di procedura civile.

A ciò, in ambito di scioglimento del matrimonio, si aggiungono l’articolo 4, comma 16, della legge 898/1970 (interpretata dalla Cassazione con ordinanza 10463/2018) e la legge 55/2015, il cosiddetto divorzio breve.

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