Costituirsi parte civile in un processo: significato, termini e procedura

Scelta importante per chi ha subito un danno a causa di un reato, permette alla vittima di far valere i propri diritti in sede giudiziaria, ma prevede anche un impegno significativo e costi da valutare

Costituirsi parte civile in un processo: significato, termini e procedura

Quando si parla di costituirsi parte civile in un processo penale, ci si riferisce all'atto mediante il quale una persona che ha subito un danno a causa di un reato, decide di partecipare al processo non solo come testimone, ma anche come soggetto attivo che rivendica il risarcimento dei danni subiti. Questo istituto giuridico rappresenta un importante strumento di tutela per le vittime di reati, consentendo loro di ottenere giustizia e risarcimento. Vediamo insieme quali sono i termini e le procedure.

Cosa significa costituirsi parte civile

Da un punto di vista “tecnico”, costituirsi parte civile significa che la vittima di un reato chiede formalmente al giudice di essere riconosciuta come parte del processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Tale azione, che non è obbligatoria e necessaria, ma volontaria e accessoria, permette alla vittima di essere “componente attiva” nel processo penale e rapportarsi direttamente con Giudice, Pubblico Ministero e difensore dell’imputato, facendo valere le proprie ragioni, presentando anche elementi di prova (documentale e testimoniale). Il legislatore ha introdotto tale istituto per rispondere all’esigenza di economicità processuale ed evitare l’apertura di un processo in sede civile contestualmente ad un altro già avviato in sede penale.

La procedura per costituirsi parte civile è regolata dal Codice di procedura penale (articolo 74 e seguenti). Sono previste due modalità:

- tramite trasferimento dell’azione civile, già avviata nella sua sede naturale, in sede penale, a condizione che il trasferimento avvenga quando “non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato”;

- attraverso dichiarazione di costituzione ai sensi dell’articolo 78 del Codice di procedura civile; in tal caso la dichiarazione può essere depositata presso la cancelleria del tribunale del giudice cui è stato assegnato il processo o presentata in udienza. La dichiarazione presuppone comunque che l’azione penale sia già stata avviata.

Chi può farlo

Nell’ambito del processo penale, è considerata parte civile chi, danneggiato dal reato, si costituisce tale secondo prassi e termini stabiliti dal Codice di procedura penale. La parte civile è quindi il soggetto danneggiato dal reato, differente dalla persona offesa dal reato, che è il titolare del bene giuridico leso e tutelato dalla norma penale. A titolo esemplificativo, nell'ipotesi del reato di omicidio, la persona offesa dal reato è chi ha perso la vita, mentre i soggetti danneggiati sono i superstiti della vittima.

Possono costituirsi parte civile le vittime dirette del reato, cioè coloro che hanno subito direttamente il danno, i familiari delle vittime (in caso il reato abbia provocato la morte della vittima), enti e associazioni (se il reato ha danneggiato interessi collettivi o diffusi). Soggetto passivo dell’azione civile nel processo penale è invece il responsabile civile, cioè l’imputato, mentre la parte civile è soggetto attivo.

Presupposti e procedura

Elementi base perché ci si possa costituire parte civile sono il diritto al risarcimento e/o alla restituzione della cosa dovuta e la capacità di stare in giudizio. I soggetti completamente o parzialmente privi di capacità di agire (minori, inabilitati o interdetti) non possono stare in giudizio, dunque la loro capacità processuale incompleta o mancante viene sostituita da quella di chi li rappresenta o li assiste. Nell’eventualità in cui manchi l’assistente o il rappresentante, o in presenza di motivi urgenti, il pubblico ministero può far nominare un curatore speciale.

La procedura per costituirsi parte civile prevede alcuni elementi essenziali, eccoli nel dettaglio: presentazione della domanda: la richiesta deve essere presentata prima dell'inizio del dibattimento o durante l'udienza preliminare, a seconda del tipo di procedimento; formalità della domanda: la domanda deve contenere l'indicazione del reato, il danno subito e la richiesta di risarcimento, ed essere sottoscritta dalla persona offesa o dal suo avvocato; accettazione del giudice: il giudice valuta la legittimità della richiesta e, se la ritiene fondata, ammette la parte civile al processo.

Il legislatore ha inoltre stabilito che, qualora la dichiarazione di costituzione di parte civile non venga presentata in udienza, la parte civile abbia l'obbligo di comunicarla tramite notifica al pubblico ministero e all’imputato. La dichiarazione, infatti, ha effetto nei confronti di questi ultimi dal momento in cui ricevono la notifica.

Contenuto dichiarazione

A pena di inammissibilità della domanda, la dichiarazione di costituzione di parte civile deve contenere specifici elementi stabiliti dalla legge, che sono: generalità della persona fisica o denominazione dell’associazione o ente che si costituisce parte civile, e generalità del suo legale rappresentante; generalità dell’imputato nei confronti del quale viene esercitata l’azione civile, o altre indicazioni personali che ne permettano l’identificazione; nome e cognome del difensore e indicazione della procura; esposizione delle ragioni che motivano la domanda; sottoscrizione del difensore.

Costituzione di parte civile: i termini

I termini entro cui può avvenire la costituzione di parte civile sono: durante l’udienza preliminare, come termine iniziale, o anche prima della stessa se il pubblico ministero ha già esercitato l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio ex articolo 416 del Codice di procedura penale; successivamente a tale udienza, ma non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento. In questa fase, infatti, il giudice controlla la regolare costituzione delle parti prima di dare inizio al dibattimento. Termine finale, quindi, è la fase degli atti introduttivi al dibattimento.

È preferibile costituirsi parte civile prima della fase di apertura del dibattimento, per non precludersi la possibilità di esercitare una serie di facoltà previste nella fase precedente alla sua apertura. In fase di dibattimento, infatti, non è più possibile citare testimoni, periti o consulenti tecnici. Si tenga poi presente che, nei procedimenti speciali quali rito abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, giudizio direttissimo e procedimento per decreto, i termini di costituzione parte civile differiscono da quelli previsti per il rito ordinario.

Ruolo dell'avvocato

In questo tipo di processo, l'assistenza di un avvocato è fondamentale. All’avvocato spetta il compito di preparare la domanda, redigendo e presentando formalmente la richiesta di costituzione di parte civile. Inoltre, rappresenta la parte civile, difende cioè gli interessi del cliente durante tutto il processo, presentando prove, interrogando testimoni e facendo valere le ragioni della parte civile; assiste nelle trattative, negoziando in alcuni casi, un risarcimento extragiudiziale con la controparte.

Aspetti legali, vantaggi e svantaggi

Fra le implicazioni legali che a costituzione di parte civile comporta, vi sono la responsabilità civile e la partecipazione al processo. Nel primo caso, la parte civile chiede il risarcimento del danno, il che implica la necessità di dimostrare l'esistenza del danno e il nesso causale con il reato. Nel secondo, la parte civile può partecipare attivamente al processo, influenzando l'andamento del dibattimento e la decisione finale del giudice.

Si possono considerare vantaggi di tale azione legale, il risarcimento del danno, in quanto la parte civile può ottenere un risarcimento per i danni materiali e morali subiti, e la partecipazione attiva, poiché la vittima ha la possibilità di influenzare l'andamento del processo e far valere le proprie ragioni. Vanno invece annoverati fra gli svantaggi i costi legali, dal momento che costituirsi parte civile comporta spese legali, incluse le parcelle dell'avvocato, e la lunghezza del processo, in quanto partecipare attivamente al processo può prolungare i tempi e richiede un impegno significativo.

Esclusione e revoca

Può accadere che la parte civile venga esclusa dal processo, sia su richiesta delle parti, sia d'ufficio, il che comporta l’estinzione dell’azione civile in sede penale. L’esclusione può essere richiesta dall’imputato, dal responsabile civile o dal pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 80 del Codice di procedura penale. Vi sono però situazioni in cui l’esclusione non impedisce alla parte civile di proporre una nuova costituzione, fino al momento degli atti introduttivi al dibattimento.

Secondo l’articolo 82 del Codice di procedura penale, la costituzione di parte civile può essere “…revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti”.

La revoca equivale alla rinuncia all’esercizio dell’azione civile in sede penale, senza però precludere la possibilità di riproporre l’azione in sede civile, a meno che la parte rinunci alla propria richiesta di risarcimento.

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