Via agli sportelli di Confedilizia: cosa cambia col decreto "Salva Casa"

Il provvedimento consente di intervenire sulle piccole difformità edilizie che caratterizzano molte abitazioni italiane. L’associazione assisterà i proprietari sul territorio

Via agli sportelli di Confedilizia: cosa cambia col decreto "Salva Casa"
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Via al decreto "Salva casa" e agli sportelli di Confedilizia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 29 maggio 2024, numero 69, contiene disposizioni sulla semplificazione edilizia e urbanistica. Grazie alle Associazioni provinciali della Confedilizia, sono operativi sul territorio degli sportelli dedicati a fornire informazioni, consulenza e assistenza riguardo al decreto "Salva Casa". Ecco tutti gli aggiornamenti.

Gli sportelli

Gli sportelli sono dedicati ad attività di informazione, consulenza e assistenza in merito al decreto al fine di supportare i cittadini. Questi hub si trovano sul territorio e vengono gestiti grazie alle Associazioni provinciali della Confedilizia con l'obiettivo di supportare i cittadini in merito al decreto "Salva Casa". Il provvedimento, ricorda l'organizzazione consente di intervenire sulle piccole difformità edilizie che caratterizzano molte abitazioni italiane. I cittadini interessati possono rivolgersi alla Confedilizia della loro città.

Edilizia libera e tolleranze

Le novità del decreto sono diverse. Le vetrate panoramiche amovibili (note come Vepa) sono considerate parte dell'edilizia libera, anche per i porticati che rientrano all'interno dell'edificio. Inoltre, sono incluse le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale includa tende, anche a pergola, attaccate o annesse agli edifici, purché non creino spazi stabilmente chiusi. Inoltre prendendo in analisi gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 le tolleranze costruttive rimangono del 2% per superfici superiori a 500 metri quadri, aumentano al 3% per superfici tra i 300 e i 500 metri quadri, al 4% per superfici tra i 100 e i 300 metri quadri e al 5% per superfici inferiori a 100 metri quadri.

Le tolleranze esecutive, invece, si riferiscono a irregolarità geometriche, modifiche minori alle finiture degli edifici, diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati fino al 24 maggio 2024, sono incluse nelle tolleranze esecutive, per esempio, una dimensione ridotta dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, irregolarità nella costruzione di muri esterni e interni, differente posizionamento delle aperture interne e l'esecuzione di opere considerate manutenzione ordinaria.

Accertamento e tempistiche

L'accertamento di conformità in precedenza poteva essere richiesto solo dimostrando la "doppia conformità", ovvero che l'opera fosse conforme alla normativa edilizia e urbanistica sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della richiesta. Il decreto salva-casa semplifica questa normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi. In quanto alle tempistiche viene abbandonato il "silenzio rigetto" per lasciare spazio al "silenzio assenso". Questo significa che se l'amministrazione non risponde entro i termini stabiliti, la richiesta si considera accettata.

In particolare le tempistiche definite sono: per il permesso in sanatoria devono rispondere entro quarantacinque giorni; per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) devono rispondere entro trenta giorni. Per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si possono aggiungere fino a centottanta giorni. Inoltre il decreto salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini con l'obiettivo di dimostrare lo stato legittimo dell'immobile sarà sufficiente presentare il titolo dell'ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Di conseguenza, le parziali difformità sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo dell'immobile.

Destinazione d'uso

Con il decreto "Salva casa" viene snellito il cambio di destinazione d'uso per singole unità immobiliari. All'interno della stessa categoria funzionale, il cambio di destinazione d'uso sarà sempre permesso.

Tra diverse categorie funzionali, il cambio sarà consentito solo per le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, ma solo all'interno delle seguenti zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Le unità immobiliari situate al primo piano fuori terra sono escluse da queste semplificazioni.

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