I punti chiave
Sancite di diritto e previste dalla contrattazione collettiva, le ferie sono un argomento di primaria importanza tanto per i dipendenti quanto per i datori di lavoro. È previsto un minimo di 4 settimane di ferie retribuite all'anno che in alcuni casi può variare, ma come e quando matura il diritto di beneficiare di questi giorni?
Programmazione
In genere due di queste settimane vanno sfruttate entro l'anno stesso di maturazione, non necessariamente in modo consecutivo. Le restanti due settimane, invece, possono essere fruite successivamente, ma comunque entro 18 mesi dall'anno di maturazione.
In genere è dunque più indicato, qualora ciò sia possibile, redigere un piano di ferie che coinvolga dipendente e datore di lavoro, con l'obiettivo di individuare quali giorni dell'anno possano essere più indicati per fermarsi. Nella valutazione complessiva, nel caso in cui non siano state ancora godute, è bene anche considerare le ferie residue spettanti al lavoratore, tenendo presente il limite dei 18 mesi. Uno studio preventivo del genere si rende, ovviamente, più che necessario nei casi di grandi aziende con numerosi dipendenti.
Sanzioni
Pensare alle ferie non è argomento di interesse esclusivo per il dipendente, dato che l'impresa stessa deve preoccuparsi di essere sempre in regola, sia per il bene dei lavoratori che per il rischio di incorrere in sanzioni in caso di ispezioni. Secondo l'art.7 della legge 183/2020 eventuali violazioni comportano per il datore di lavoro il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 600 euro a lavoratore. Se la violazione si riferisce a oltre 5 lavoratori in almeno 2 anni, la multa è da 400 a 1.500 euro. Qualora tale violazione si riferisca a oltre 10 lavoratori oppure si sia verificata in almeno 4 anni, la sanzione prevista è da 800 a 4.500 euro.
Stante quanto previsto dal D.Lgs n. 66/2003, le ferie non possono essere monetizzate: il dipendente non può quindi accordarsi col datore di lavoro per tramutare in retribuzione i giorni non goduti. Solo quando si parla di interruzione del rapporto lavorativo il datore dovrà liquidare le ferie residue, versando all'ex dipendente l'indennità sostitutiva che corrisponde ai giorni di ferie residui moltiplicati per la retribuzione giornaliera/oraria prevista dal contratto.
Maturazione
In genere le ferie maturano ogni mese: per comprendere in che modo si può valutare il rapporto tra il totale annuo delle ferie previste dal contratto di lavoro e il totale dei mesi lavorati. Sul rateo mensile risultante possono influire altri parametri, tra cui permessi o assenze: alcune di queste sono equiparate al lavoro stesso e vengono retribuite, altre no. Le ferie non maturano in caso di sospensione dal lavoro, assenze ingiustificate o non retribuite, aspettativa non retribuita o permessi non retribuiti. Vengono invece maturate in caso di ferie e permessi, infortuni sul lavoro, malattia, maternità o donazioni di sangue.
Anticipo
Le ferie anticipate sono un beneficio non spettante al dipendente che può essere concesso dal datore di lavoro.
Un fenomeno che, ad esempio, si può verificare qualora il lavoratore sia stato assunto da poco tempo e non abbia ancora maturato il monte di giorni che gli consentirebbe, ad esempio, di andare in ferie in estate come i colleghi per due settimane. Nel caso in cui arrivi questa concessione, superando quindi il numero di ore a disposizione, in busta paga questo computo diventerà negativo.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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