Ritardo, smarrimento o danneggiamento del bagaglio: ecco cosa fare

Il viaggiatore ha una serie di diritti, di cui è bene essere a conoscenza prima di mettersi in viaggio

Ritardo, smarrimento o danneggiamento del bagaglio: ecco cosa fare
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Chi è abituato a viaggiare in aereo si sarà trovato almeno una volta nella vita ad affrontare delle problematiche realtive al proprio bagaglio: tra smarrimenti, ritardi o danneggiamenti, il settore è di certo uno di quelli più soggetti a ricevere reclami da parte dei passeggeri.

Ecco spiegato il motivo per il quale il Centro europeo dei consumatori (Cec) ha realizzato un opuscolo per fornire informazioni utili ai viaggiatori, a partire dalle precauzioni da prendere prima della partenza fino ad arrivare alle indicazioni su come comportarsi e in che maniera sporgere reclamo in caso di problemi con la propria valigia.

A tutelare il consumatore in casi del genere ci sono il Regolamento Ce n. 889/02 e la Convenzione di Montreal, che sanciscono una serie di diritti a cui il passeggero può appellarsi per rivalersi nei confronti della compagnia aerea la quale, innanzitutto, ha l'obbligo di informare i propri clienti sulle norme di risarcimento previste per casi del genere fin dal momento della prenotazione: andranno indicati, nello specifico, anche il tetto massimo per il risarcimento dei danni alle persone e quello previsto in caso di danni, ritardo o smarrimento del bagaglio.

Ritardo

Nel caso in cui questo venga colpevolmente consegnato in modo molto tardivo rispetto all'atterraggio, il viaggiatore ha il diritto di acquistare una serie di beni di prima necessità nel luogo di arrivo (ad esempio biancheria intima, spazzolino, dentifricio o medicinali) e di chiedere il rimborso per quelle spese extra che non avrebbe mai affrontato nel caso in cui avesse avuto con sé la sua valigia. Considerando il fatto che è fondamentale conservare ricevute e scontrini che comprovano gli acquisti, in genere il massimo di risarcimento previsto in questi casi è di 1.288 Dsp (Diritti spaciali di prelievo).

È bene comunque prestare molta attenzione alle norme contrattuali del proprio vettore, che si dicono accettate nel momento in cui si compra il titolo di viaggio: alcune, infatti, rimborsano una quota fissa per ogni giorno di ritardo, altre solo il 50% delle spese sostenute. In qualche caso l'intero importo viene restituito solo dopo che il passeggero ha spedito al vettore i beni acquistati.

Vi sono situazioni in cui la compagnia aerea può risultare non responsabile del ritardo e quindi non essere tenuta al risarcimento, ma si tratta di casi in cui sia dimostrabile che il disservizio non sia dipeso da essa, come ad esempio qualora si verifichi uno sciopero improvviso

Danno, distruzione o perdita

Se il bagaglio viene danneggiato, distrutto o smarrito, il tatto massimo di risarcimento è fissato a 1.288 Dsp. In caso di bagaglio registrato, la compagnia aerea è responsabile dei danni anche quando il suo comportamento è esente da colpa, "salvo difetto inerente al bagaglio stesso". In caso di bagaglio non registrato, invece, il vettore non è responsabile, a meno che non si riesca a comprovare un suo comportamento colposo.

Se la valigia viene danneggiata il vettore può chiedere al passeggero di presentare una "dichiarazione di non riparabilità" da parte di un venditore specializzato, oppure, nel caso in cui essa non fosse riparabile, un preventivo di spesa. Qualora il bagaglio venga smarrito può essere invece richiesta al cliente una lista dei beni contenuti al suo interno con tanto di indicazione del prezzo di ciascuno di essi.

Come comportarsi

In caso di problemi del genere col proprio bagaglio, è consigliabile effettuare immediatamente la segnalazione presso lo Sportello Reclami dell'aeroporto, compilando l'apposito modulo reclami Pir (Property Irregularity Report), anche perché questo passaggio è richiesto dalla maggior parte dei vettori.

Ciò non significa che si è esenti dal presentare il vero e proprio reclamo, che andrà tempestivamente inviato alla compagnia aerea entro 7 giorni in caso di danneggiamento o entro 21 giorni dalla sua riconsegna in caso di ritardo.

Anche se la legge non prevede l'obbligo di tale forma di comunicazione è sempre meglio spedire il reclamo tramite Raccomandata con avviso di ricevimento per avere un documento che comprovi l'invio e la data in cui esso è avvenuto.

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