La sicurezza di un complesso abitativo è uno degli elementi che l’amministratore di condominio è tenuto a gestire e monitorare per tutti i condòmini dell’edificio. Oltre alle necessità legate alla manutenzione degli spazi comuni, o all’eliminazione delle barriere architettoniche, esistono però anche altre tipologie di attività e procedure finalizzate alla sicurezza dei condòmini, per la prevenzione, ad esempio di furti, violenze o altre situazioni potenzialmente pericolose. A tale riguardo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di installare nel condominio un sistema di videosorveglianza. Non tutti i condòmini, tuttavia, potrebbero trovarsi d’accordo, per vari motivi. Cerchiamo allora di capire come va gestita una soluzione di questo tipo e qual è la normativa di riferimento.
Cosa dice la legge
L’articolo 1122-ter del Codice civile indica su questo argomento alcune regole precise. L’installazione di videocamere sulle aree comuni del condominio per la videosorveglianza è consentita, ad esempio, purché interessi solo le zone in comune, senza prevedere la ripresa delle aree di proprietà privata dei condòmini. Di norma, le zone in cui le telecamere vengono installate sono portoni e cancelli d’ingresso, muri esterni, cortili, garage e parcheggi. Oltre alla scelta delle aree migliori per l’installazione bisogna però tenere a mente che è obbligatorio che queste siano ben segnalate, per rendere chiaro a chiunque che si sta registrando, a tutela della sicurezza di tutti i condomini.
Videosorveglianza e privacy
Quando in un condominio si prende in esame l’installazione di telecamere per la videosorveglianza, una delle prime questioni da affrontare è legata alla privacy; registrare e visionare, infatti, gli spostamenti di chi circola nell’edificio in aree comuni come cortili o garage, interferisce inevitabilmente con la privacy di chi vi abita. Prima di procedere con l’installazione, è bene dunque, nel rispetto dei diritti di tutti, capire quando la legge consente che la vita privata possa essere sottoposta a videosorveglianza e quando invece ciò non è possibile.
Bisogna considerare che, ai sensi dell’articolo 4 del GDPR, la ripresa delle persone tramite le telecamere è considerata un dato personale. Di conseguenza, il trattamento di tali dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, eccezione fatta per i casi in cui sia necessario salvaguardare gli interessi vitali dei condòmini o di chi graviti intorno ad essi. L’installazione delle telecamere di sicurezza è quindi giustificata, anche in assenza del consenso degli interessati. C’è però un elemento cui prestare particolare attenzione: i dati raccolti devono essere trattati in modo specifico. In particolare, le immagini non possono essere conservate per più di 48 ore, devono essere visionate solo dal personale autorizzato e deve essere nominato un responsabile della privacy all’interno del condominio, come previsto dall’assemblea condominiale; un ruolo, questo, che potrebbe anche essere assegnato allo stesso amministratore condominiale, previa approvazione dell’assemblea.
Quali regole
Ogni condominio interessato all’installazione di un sistema di videocamere per la sicurezza, deve possedere l’approvazione della maggioranza; è pertanto necessaria la convocazione dell’assemblea. Durante questa, andranno anche definite le dinamiche specifiche di gestione, per garantire la privacy di ogni condòmino, come, ad esempio, la nomina di chi sarà preposto a gestire la registrazione delle immagini, procedura analoga a quella impiegata per la scelta dei fornitori del condominio.
L’assemblea inoltre, dovrà deliberare l’installazione delle videocamere sulla base di almeno la metà della maggioranza dei proprietari dell’edificio, facendo sempre riferimento alle tabelle millesimali. Una volta approvata l’installazione delle videocamere, bisognerà rispettare la normativa stabilita dalla legge sulla privacy, ricavabile dal GDPR 2016/679 e dal codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003, aggiornato dal dlgs 101/2018) e che la cosa non comporti la violazione dell'articolo 615 bis del Codice penale, “Interferenze illecite nella vita privata”, inerente la condotta di chi installa strumenti di ripresa visiva o sonora, procurandosi indebitamente notizie e immagini attinenti alla vita privata nel domicilio, spazi comuni del condominio compresi.
Attenzione: è facoltà di qualsiasi altro abitante dell’edificio installare in autonomia telecamere per la videosorveglianza, quando ciò è volto a tutelare i beni del singolo condòmino, tenendo sempre presente che potrà controllare esclusivamente la sua proprietà, senza riprendere quella dei vicini, o le parti comuni. Secondo il Garante della privacy, l’angolo visuale delle riprese deve essere infatti limitato solo agli spazi di esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa (anche senza registrazione), relativa ad aree comuni e di pertinenza di soggetti terzi. Qualora non si seguano le regole, si rischia la reclusione da 6 mesi a 4 anni, pena cui va aggiunto anche il risarcimento dei danni morali.
Aggiornamenti
Nel gennaio 2022, il Garante della protezione dei dati personali ha diffuso una scheda informativa su regole e accorgimenti da applicare ai sistemi di videosorveglianza. Nel documento viene stabilito che, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, le persone fisiche possano attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni, senza alcuna autorizzazione e formalità, purché le telecamere riprendano solo aree di proprietà e pertinenza esclusiva. È inoltre importante che vengano oscurate porzioni di immagini in tutti i casi in cui sia inevitabile riprendere parzialmente anche luoghi di soggetti terzi, al fine di tutelare adeguatamente la propria sicurezza o quella dei propri beni.
In caso di furto
Nell’eventualità si verificasse un furto in un edificio condominiale dotato di impianto di videosorveglianza delle parti comuni, il comproprietario interessato deve presentare al più presto denuncia all'Autorità Giudiziaria, in modo che l'amministratore possa mettere a sua disposizione le immagini riprese dal sistema video, in modo da agevolare l'identificazione dell’autore del furto.
Come detto, infatti, la conservazione di queste ultime ha dei limiti temporali molto stretti, di conseguenza, l'amministratore condominiale che, nella sua veste di responsabile del trattamento, non provvedesse alla cancellazione delle riprese una volta trascorso il periodo di tempo consentito, violerebbe la legge.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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