I punti chiave
Tra i due litiganti il terzo non gode. Nei casi in cui il padre sia impossibilitato a corrispondere l’assegno di mantenimento del figlio dopo un divorzio, saranno i nonni a pagare per lui. In questa vicenda specifica a farlo sarà la nonna paterna, ovvero la suocera della donna da cui il figlio si è separato, sebbene la donna si sia più volte rivolta alla giustizia per essere sollevata da questo obbligo. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che si è pronunciata in questi giorni.
La vicenda
Come riporta Il Messaggero, la questione giudiziaria prende le mosse nel 2010: un uomo separato, residente con i genitori, avrebbe dovuto pagare l’assegno di mantenimento per il figlio minorenne, un bambino all’epoca, ma non essendo nelle condizioni di farlo il tribunale di Velletri aveva imposto ai nonni paterni, con cui l’uomo conviveva, di farlo per lui. L’assegno, in base all’accordo di separazione, oscillava tra i 200 e i 350 euro.
Tuttavia i nonni paterni sono ricorsi in appello, perdendolo: con il passare degli anni la situazione finanziaria della madre del piccolo - questi ha ora ha 17 anni e quindi ha, secondo la giustizia, maggiori esigenze di tipo economico - non erano mutate se non di poco, mentre la nonna paterna, rimasta intanto vedova, aveva ereditato un cospicuo patrimonio immobiliare.
Cosa dice la Cassazione
La Cassazione ha confermato la sentenza di ricorso, facendo capo all’articolo 316 bis del codice civile, secondo cui i genitori hanno l’obbligo di contribuire ai bisogni del figlio in proporzione ai propri averi e ai propri redditi, ma se i genitori non potessero farlo, sono gli ascendenti più prossimi ad avere quest’obbligo. Ovvero i nonni. E la sentenza è chiara: “L'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l'insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”.
In tutto questo la nonna paterna, in un appello bis, aveva provato a chiedere che anche la nonna materna corrispondesse parte dell’assegno di mantenimento.
Tuttavia non solo non c’era la richiesta di modificare gli accordi iniziali, ma la nonna materna non era stata citata come parte e quindi la Cassazione non ha potuto valutare la sua capacità economica. È possibile che le due donne, nonna paterna e materna, si ritrovino in futuro faccia a faccia in tribunale in un nuovo procedimento richiesto dalla prima, ma intanto sarà la nonna paterna a provvedere al nipote.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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