Non serve alcun tipo di prova, i proprietari delle case occupate abusivamente vanno sempre risarciti: questo quanto disposto dalla Corte di Cassazione. Chiamati a valutare una decisione della Corte d'appello civile di Trieste - i giudici avevano negato il risarcimento alla società proprietaria di un immobile occupato - gli ermellini hanno cassato la sentenza e disposto un nuovo appello perchè venga calcolato e liquidato il risarcimento alla parte lesa. Una decisione che potrebbe tracciare un solco in materia di occupazioni, considerando che per i giudici i proprietari del bene occupato non avevano motivo di produrre prove che confermassero il danno subito.
Come riportato dal Messaggero, la Cassazione ha posto l'accento sull'impostazione sbagliata della sentenza della Corte d'appello civile triestina, secondo la quale il danno di occupazione illegittima è superato quando si accerti che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile. Per gli ermellini i titolari del bene non dovevano produrre alcun accertamento sulla volontà di affittarlo, utilizzarlo o venderlo. Entrando nel dettaglio della decisione, la parte lesa era una società che aveva nel suo oggetto sociale la locazione di immobili. Con l'occupazione, il proprietario aveva perduto il diritto di godimento del bene. E dunque il danno deve essere risarcito.
Nonostante il danno da considerare "in re ipsa", la Corte d'appello civile di Trieste aveva affermato una "carenza probatoria in merito all'interesse dei proprietari rispetto alla sussistenza di un diverso utilizzo fruttifero dei medesimi, incorrendo in un manifesto errore di interpretazione della giurisprudenza più recente in materia, con conseguente contraddizione". Una decisione legata alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che un anno fa erano intervenute per sanare una diatriba fra la Seconda e la Terza Sezione civile, sottolineando come "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta".
Per la valutazione del risarcimento danni, se il danno non può essere "provato", va comunque liquidato con una valutazione basata sul parametro dei canoni di locazione del mercato.
Ora la palla passa nuovamente alla Corte d'appello di Trieste - in diversa composizione - per riesaminare la controversia alla luce dei principi enunciati dalla citata pronuncia. Ma non solo. Il nuovo giudice dovrà anche regolare le spese della controversia davanti alla Cassazione. Una sentenza che potrebbe costituire una svolta in materia di occupazioni abusive.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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