Lo schiaffo sul sedere "non è violenza sessuale". Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Lecce, Simona Panzera, prosciogliendo un 51enne di Spognano che era stato denunciato dalla commessa di un supermercato alla quale avrebbe sfiorato il fondoschiena con il dorso della mano. Per il magistrato "non si tratta di un palpeggiamento, facendosi in tal caso riferimento al toccamento con il palmo delle mani e non si tratta neanche di toccamento lascivo, facendosi in tal caso riferimento a quei toccamenti che manifestano libidine".
I fatti
Stando a quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano La Nazione, i fatti risalgono alla scorsa estate. Il 22 giugno del 2022, il 51enne era stato formalmente denunciato dalla donna ai carabinieri. Nel fascicolo d'inchiesta per presunta violenza sessuale erano finiti anche i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del negozio. I video che immortalarono l'azione, mostravano un contatto corporeo, fugace, tra l'uomo e la commessa. Nella fattispecie, mentre l'addetta alla scaffalatura del market sistemava la merce in una delle corsie, il cliente le aveva sfiorato il fondoschiena con il dorso della mano. I video hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'accaduto accertando che "la durata della permanenza della mano sul corpo della vittima fu inferiore alla frazione di secondo". Dopo la chiusura delle indagini preliminari, la difesa aveva chiesto ed ottenuto un interrogatorio col magistrato. A seguito del confronto, il pm ha chiesto l'archiviazione del caso pur qualificando il gesto come "immorale".
La sentenza: "Schiaffo sul sedere non è violenza"
Per il giudice del Tribunale di Lecce non c'è stata violenza sessuale. "Non si tratta di un palpeggiamento, - chiarisce il magistrato nella sentenza - facendosi in tal caso riferimento al toccamento con il palmo delle mani e non si tratta neanche di toccamento lascivo, facendosi in tal caso riferimento a quei toccamenti che manifestano libidine". Poi, nel passaggio successivo, aggiunge: "Sul punto la giurisprudenza appare univoca nel ricondurre al sintagma 'atti sessuali', in virtù del principio di oggettività e tassatività della fattispecie, non ogni contatto corporeo con zone erogene della persona offesa, ma solo quei palpeggiamenti o quei toccamenti a connotazione lasciva. Pertanto non può qualificarsi come lascivo il toccamento del gluteo attuato con il dorso della mano". Nel 2016, con la sentenza numero 35.
473, la Corte di Cassazione aveva chiarito che, tra le variabili da tenere in considerazione nel caso di sfioramento in zone corporee ritenute erogene, bisognava tener conto della durata del contatto: prolungato o fugace. Nella seconda fattispecie, non si può parlare di "violenza sessuale".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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