Era stato bocciato dai suoi professori, ma i giudici del Consiglio di Stato lo hanno promosso. Il caso arriva da un istituto scolastico della provincia di Cremona e vede come protagonista un giovane studente che lo scorso anno, a giugno, era stato bocciato alla conclusione delle lezioni di prima media. Ma il padre dell'alunno fin da subito non ha ben visto la decisione dei docenti e così ha iniziato una lunga battaglia legale contro il Miur e l'istituto scolastico della provincia.
I fatti
Le toghe amministrative del Tar di Brescia, in primo grado, avevano già dato ragione al ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca e alla scuola media cremonese. Poi però è arrivato il colpo di scena quando la sentenza si è ribaltata. I giudici del Consiglio di Stato hanno infatti accolto il ricorso presentato dal legale del padre e hanno promosso alla classe successiva, la seconda media, il giovane studente "bocciato". Ieri, come riporta il sito online La Provincia di Cremona, al ragazzo è stata notificata l'ordinanza pronunciata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato. "L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento attesi in una o più discipline", hanno spiegato i giudici del Consiglio di Stato.
Bocciato in prima media dai suoi professori, lo studente può ora festeggiare la sua promozione alla classe successiva grazie alla decisione dalle toghe. E ora, nonostante le lezioni scolastiche siano già iniziate da oltre due mesi, il ragazzino può decidere se frequentare o meno la nuova classe dove ad aspettarlo ci sono i suoi vecchi compagni.
L'ordinanza
L'ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato, che si era già occupata di casi simili, ha in questo modo sancito un principio importante: di fatto non è giuridicamente possibile bocciare uno studente che ha concluso la prima media.
O almeno non lo è per ragioni attinenti al solo rendimento scolastico: "L'ammissione alla classe successiva - hanno specificato le toghe - nella scuola secondaria di primo grado (in base agli articoli 1 e 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n. 1865 del 10.10.2017) deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico".
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