Il cambio di sesso all'anagrafe è legittimo anche senza sottoporsi all'intervento chirurgico. La Corte costituzionale, nella sentenza 221 depositata oggi, ha dichiarato "non fondata" la questione sollevata dal tribunale di Trento, delinenado così l'esatta interpretazione della legge 164/1982 che regola proprio le rettificazioni di sesso: "Interpretata alla luce dei diritti della persona, ai quali il legislatore italiano, con l’intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione - si sottolinea nella sentenza n.221 - porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali".
L’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica "appare il corollario di un’impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo - osservano i ’giudici delle leggi' - la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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