Non tutte le donazioni richiedono la forma dell’atto pubblico (rogito notarile e presenza di due testimoni), ma solo quelle di “non modico valore”. Di fatto la donazione di un bene di scarso valore economico (per esempio, un televisore, un quadro non particolarmente pregiato, un computer, un cellulare) può avvenire anche attraverso la consegna materiale del bene e la dichiarazione (verbale) del donante.
La forma solenne dell’atto notarile, invece, è obbligatori, come ricorda Laleggepertutti.it per quelle donazioni, ad esempio, aventi ad oggetto beni immobili, automobili di marca prestigiosa, un quadro di valore, ecc. Solo in questi ultimi casi, la conseguenza del mancato rispetto della forma imposta dalla legge rende nulla la donazione. La donazione nulla potrebbe essere impugnata dallo stesso donante (nell’ipotesi in cui, eventualmente, ci ripensi in un momento successivo) o, alla sua morte, da uno degli eredi. Per capire come muoversi in questo quadro bisogna porre attenzione ai casi in cui un bene può essere definito di "modico valore".
La legge non fissa un criterio prestabilito, ma solo una clausola generica che il giudice deve, in relazione al caso concreto, determinare di volta in volta. La giurisprudenza ha, comunque, elaborato un parametro generale per distinguere le donazioni di modico valore (che quindi non richiedono l’atto notarile) dalle altre. In particolare, per stabilire se una donazione è di modico valore bisogna considerare due elementi:
– il valore del bene oggetto della donazione in sé considerato
– le condizioni economiche del donante: per esempio, se quest’ultimo dona un bene che rappresenta quasi la totalità del suo patrimonio, anche un bene di scarso valore potrebbe richiedere l’atto notarile; viceversa l’elargizione di 100 mila euro da parte di un soggetto con un patrimonio di milioni di euro può essere considerata “di modico valore”.
In secondo luogo non sono soggetti alla forma dell’atto pubblico le liberalità d’uso: ad esempio, il regalo dei genitori al figlio, i gioielli del marito o del convivente alla propria donna , l’arredo regalato dai genitori alla figlia che si sposa, ecc.
Infine bisogna considerare la donazione indiretta: il donante che intenda donare un bene ad un soggetto, anziché acquistarlo e poi donarlo al beneficiario, potrebbe pagare direttamente il venditore in modo tale che quest’ultimo poi trasferisca il bene al donatario.
In tal modo, anche se il prezzo viene pagato dal donante, l’acquirente è il donatario. Si pensi anche al caso del padre che, anziché comprare una casa e poi donarla al figlio, paghi direttamente il costruttore affinché quest’ultimo intesti l’immobile al beneficiario.
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