Ordinanza copia e incolla e l'indagato torna in libertà

La Cassazione salva un uomo indagato per spaccio. Il gip ha ripreso, senza apporre modifiche, l'ordinanza del pm rendendola così "una riproduzione acritica", e contravvenendo alla riforma 26050/16

Ordinanza copia e incolla e l'indagato torna in libertà

Indagato salvato dall'italiano. Non quello del suo avvocato, bensì quello sgrammaticato del gip che ha copiato e incollato l'ordinanza del pm, senza nemmeno correggere i refusi.

Torna in libertà per l'ordinanza copiata e incollata

Un caso che diventi monito per tutti i giudici. Sembra essere questo il messaggio della Corte di Cassazione che, visti gli innumerovoli errori, o refusi, chiamiamoli così, del gip e del pm ha deciso di liberare un indagato accusato di spaccio di sostanze stupefancenti. Più precisamente, spiegano su Libero, il gip, nella sua ordinanza di custodia cautelare ha fatto "copia e incolla" della richiesta stesa dal pm "senza dar segno di autonomia e valutazione".

Apporre la propria firma in fondo, in segno di consenso, allo scritto del pubblico ministero è una brutta abitudine dei giudici per le indagini preliminari. Ma una riforma (la 26050/16) ha vietato questa "unità di vedute" tra magistrati e giudici, imponendo "un segno esteriore". Ma di cosa si tratta? Niente di meno che la prova di aver letto, considerato, compreso e valutato ciò che ha scritto il pm. Una normativa che deve essere applicata, ma che spesso viene dimenticata. E qualcuno ne approfitta.

È il caso del difensore di un uomo indagato per spaccio di sostanze stupefacenti che ha censurato l'ordinanza contro il suo protetto perchè ritenuta "mera riproduzione acritica" di ciò che aveva espresso il pm al termine delle indagini. Nelle carte si legge di un'intercettazione in cui si parla di "infissi" ritenuti dal pm parola in codice per far riferimento alla droga da vendere. Ma, come si legge su Cassazione.net, che riporta la sentenza, "l'istanza del pm non è caratterizzata da un'esposizione di prove che dimostri in modo immediato il fatto contestato". E infatti, l'uomo pur essendo accusato di spaccio non è mai stato colto in flagranza di reato, né in posseso di droga. Ma il pm firma e approva, e qui ci scappa l'errore.

Come spiegato su Cassazione.net, "la mera ripetizione degli argomenti del pm non consente di ritenere che vi sia stata autonoma valutazione. Che, seppur è avvenuta, non risulta alcun segno esterno".

Insomma, ordinanza copiata e incollata, senza neppur il buon gusto di corregere i refusi del pm. D'ora in poi i gip saranno costretti a leggersi migliaia di pagine di carte, apportando una critica, una valutazione e magari, anche una correzione degli errori ortografici.

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