Scuola, diplomati magistrali fuori da graduatorie a esaurimento

A stabilirlo sono due sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria. La sentenza avrà effetto su migliaia di diplomati magistrali, ma non sull'intera platea

Scuola, diplomati magistrali fuori da graduatorie a esaurimento

Il solo diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non basta più. Cioè non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento (Gae) del personale docente ed educativo. A stabilirlo sono due sentenze gemelle, la n°4 e la n° 5 del 2019, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Nei pronunciamenti vengono ribaditi i principi già specificati nel 2017.

Le definizioni si sarebbero rese necessarie a seguito di un'ordinanza della Sesta Sezione. Che, non convinta dell'orientamento assunto dall'Adunanza Plenaria nel 2017, in ordine all'impossibilità di inserimento dei diplomati magistrali nella Gae, ha sollecitato perché si rianalizzasse la questione, anche alla luce delle norme emanate con il decreto legge 87 del 2018. Legge, quest'ultima che, si legge nelle sentenze, "non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma anzi ha ribadito la necessitò di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento, inserendosi quindi nel solco del principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria n.11 del 2017 e confermandone la correttezza".

E sulle sentenze passate in giudicato prima dell'Adunanza Plenaria del 2017, favorevoli all'inserimento dei diplomati magistrali nelle Gae, il Consiglio di Stato ha chiarito che i relativi effetti rimangono circoscritti alle soli parti di quei giudizi.

A questo punto, chiunque si trovi in questa circostanza dovrà concentrarsi sul concorso straordinario (e poi quello ordinario), come unica via d'accesso al ruolo, almeno in attesa del ricorso alla Corte di Cassazione e al Consiglio d'Europa.

La sentenza avrà effetto su migliaia di diplomati

magistrali, ma non sull'intera platea. E non sono inclusi i docenti con sentenze passato in giudicato. E non sono interessati neanche i soggetti le cui sentenze del Tar abbiano superato i sei mesi di tempo per l'impugnazione.

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