Strage Ustica, Cassazione: "Ministeri devono risarcire Itavia"

Il ministero della Difesa e quello dei Trasporti devono risarcire Itavia, la compagnia del Dc9 precipitato a Ustica il 27 giugno 1980, per "omessa attività di controllo e sorveglianza". Non è stato ancora fissato l'importo

Strage Ustica, Cassazione: "Ministeri devono risarcire Itavia"

Dopo 38 anni una sentenza della Cassazione inchioda lo Stato italiano alle proprie responsabilità per la strage di Ustica. Due ministeri, infatti, dovranno risarcire la compagnia aerea Itavia per i danni subiti a seguito del disastro aereo del 27 giugno 1980, che costò la vita a 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. La decisione delle sezioni unite civili della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai ministeri della Difesa e quello delle Infrastrutture contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Roma nel 2013. Il risarcimento stabilito dai giudici d’appello era di oltre 265 milioni di euro.

I due ministeri avevano presentato ricorso contestando il risarcimento accordato a Itavia: "La sentenza della Corte d’appello - - scrive la Cassazione - ricostruiti i dati disponibili, ha innanzitutto valutato quale sia l’ipotesi della causa del sinistro che riceve il supporto relativamente maggiore, individuandola nell’esplosione esterna dovuta a missile lanciato da altro aereo e ha poi rilevato che la responsabilità dei ministeri convenuti deriva dall’omessa attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica, imposta da specifiche norme e non esclusa da fattori eccezioni o imprevedibili, che ha reso possibile la penetrazione nello spazio aereo italiano e l’occupazione dell’aerovia assegnata a Itavia da parte di aeromobili da guerra non autorizzati e non identificati, senza che fossero adottate misure idonee per evitare l’evento".

Se i ministeri "avessero adottato le condotte loro imposte dagli specifici obblighi di legge - osserva la Corte - l’evento non si sarebbe verificato", poiché "attraverso un’adeguata sorveglianza della situazione dei cieli sarebbe stato possibile percepire la presenza di altri aerei lungo la rotta del Dc9 e, quindi, adottare misure idonee a prevenire l’incidente, ad esempio non autorizzando il decollo, assegnando altra rotta, avvertendo il pilota della necessità di cambiare rotta o di atterrare onde sottrarsi ai pericoli connessi alla presenza di aerei militari o, infine, intercettando l’aereo ostile con aerei militari italiani".

Sull’entità dei risarcimenti a Itavia per il disastro aereo dovrà pronunciarsi in via definitiva la terza sezione civile della Cassazione, che aveva trasmesso gli atti alle sezioni unite affinché dirimessero un contrasto di giurisprudenza sollevato dalla compagnia aerea nel suo ricorso incidentale.

La Corte d’appello di Roma, infatti, aveva escluso il diritto di Itavia a vedersi risarcito il danno per la perdita dell’aeromobile, perché la società aveva già incassato un indennizzo assicurativo, e il danno conseguente alla revoca delle concessioni di volo.

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