Volo cancellato? Se viene comunicato con meno di 15 giorni il vettore aereo deve risarcire

Una recente sentenza della Corte Ue stabilisce che la compagnia aerea deve risarcire se cancella il volo avvisando con meno di 15 giorni di anticipo

Volo cancellato? Se viene comunicato con meno di 15 giorni il vettore aereo deve risarcire

Il vettore aereo è tenuto a risarcire i passeggeri se cancella un volo senza avvisare almeno con 15 giorni di anticipo. Lo stabilisce una sentenza dell'ottava sezione della Corte di Giustizia europea. Il biglietto era stato acquistato su un portale internet dal signor Bas Jacob Adriaan Krijgsman. La compagnia aerea Slm (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij) aveva comunicato la cancellazione del volo, con un messaggio di posta elettronica spedito dieci giorni prima della partenza. Troppo pochi per non pagarne le conseguenze.

La causa ha coinvolto, oltre alla compagnia aerea e al viaggiatore, anche i governi francese, austriaco e polacco e la Commissione europea. Il signor Krijgsman aveva prenotato il proprio volo sul sito Internet www.gate1.nl, un viaggio andata e ritorno da Amsterdam Schipol (Olanda) a Paramaribo (Suriname), con il decollo di andata previsto per il 14 novembre 2014 alle ore 15.15. Il 9 ottobre 2014 la compagnia aerea comunicava al sito Gate 1 la cancellazione del volo. Il 4 novembre 2014 Krijgsman riceveva una mail da Gate 1 che lo informava del fatto che il suo volo di andata era ormai previsto il 15 novembre 2014 alle 14.15. Il 20 dicembre 2014 Krijgsman chiedeva alla Slm una compensazione pecuniaria, domanda che veniva respinta il 5 marzo 2015, in ragione del fatto che l’informazione sulla modifica della data di partenza era stata trasmessa al sito Gate 1 il 9 ottobre 2014.

Più tardi il sito declinava ogni responsabilità per il danno subito dal viaggiatore, affermando che il proprio mandato si limitava alla conclusione di contratti tra passeggeri e vettori aerei, aggiungendo quindi che esso non era responsabile delle modifiche di orari effettuate da un vettore aereo e, infine, che la responsabilità di informare i passeggeri in una situazione del genere spettava al vettore aereo, al quale era trasmesso, nel dossier di prenotazione, l’indirizzo di posta elettronica del passeggero.

Dopo una nuova richiesta danni (600 euro), sulla base di quanto previsto dal regolamento n. 261/2004, l'istanza veniva però respinta. Krijgsman si rivolgeva così al tribunale olandese (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) al fine di ottenere la condanna della Slm, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento dell’importo suddetto. La questione si è trascinata per anni, sino a che il rechtbank Noord-Nederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) ha sospeso il procedimento sottoponendo il caso alla Corte europea, sulla base di una questione pregiudiziale: "Quali requisiti (formali e sostanziali) debba soddisfare l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione, qualora il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito Internet".

La Corte ha deciso così: "L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n.

295/91, devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine".

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