La difesa del made in Italy è legge all'unanimità

La Commissione attività produttive della Camera ha approvato all’unanimità la legge sul made in Italy, per la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. L'etichetta andrà solo a prodotti che abbiano almeno due delle fasi di lavorazione eseguite nel territorio nazionale

La difesa del made in Italy è legge all'unanimità

Roma - Saranno Made in Italy solo le scarpe, i vestiti e gli articoli in pelle prodotti prevalentemente in Italia: è questo il punto centrale del disegno di legge che ha avuto un sì bipartisan dalla commissione Attività Produttive della Camera in sede deliberante e che diventa, così, legge. Il provvedimento mira ad assicurare la tracciabilità dei prodotti del tessile, della pelletteria e del calzaturiero con l’obiettivo di rendere trasparenti per i consumatori le varie fasi sul processo di lavorazione e sulla sicurezza di questi prodotti, consentendo di stabilire qual è il prodotto realizzato in Italia. Ecco i punti principali del ddl.

Made in Italy solo Doc
La denominazione ’Made in Italy’ potrà essere usata esclusivamente per prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano; in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio italiano e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità. I prodotti che non potranno essere marchiati come "Made in Italy" dovranno essere obbligatoriamente etichettati con l’indicazione dello Stato di provenienza.

L'etichetta obbligatoria Consentirà la tracciabilità, nel senso che indicherà non dove il prodotto è stato finito ma dove sono state eseguite le lavorazioni. Dovrà essere apposta su tutti i prodotti finiti e intermedi, evidenziando il luogo di origine di ciascuna delle fasi di produzione. Dovrà, poi, contenere indicazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; l’esclusione dell’impiego di minori nella produzione; il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale. Un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Politiche europee, da emanare entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, previa notifica all’Ue, a stabilire le caratteristiche dell’etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione "Made in Italy", nonchè le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio.

Le sanzioni La mancata o scorretta etichettatura dei prodotti e l’abuso della denominazione "Made in Italy" saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; nei casi più gravi la sanzione è aumentata fino a due terzi, nei casi meno gravi invece è diminuita nella medesima misura. La merce è sempre oggetto di sequestro e confisca. Se queste violazioni sono reiterate allora sono sanzionate penalmente, con la reclusione da 1 a 3 anni; qualora, poi, vengano commesse tramite apposita organizzazione, sono soggette alla reclusione da 3 a 7 anni. Se ad abusare del ’made in Italy’ sono le imprese, la sanzione andrà da 30.000 a 70.000 euro oltre al sequestro e alla confisca delle merci; la reiterazione della violazione comporta la sospensione dell’attività d’impresa da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.



Promozione nella Ue Il ministro delle Politiche Ue deve assumere iniziative presso le competenti istituzioni europee perchè vengano adottate leggi volte a recepire lo spirito e i contenuti di questa norma per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili ’Made in Italy’.

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