Droga, la Cassazione: "Non è reato presentare nuovi clienti al pusher"

Secondo la Suprema Corte il fatto non costituisce intermediazione nello spaccio di droga. Assolti due ragazzi di Trento condannati per concorso in vendita di stupefacenti

Droga, la Cassazione: "Non è reato 
presentare nuovi clienti al pusher"

Roma - Non è reato presentare, al fornitore abituale di hascisc dal quale ci si serve, i propri amici affinchè anche loro si possano approvvigionare da lui. Il fatto, in sostanza, non costituisce intermediazione nello spaccio di droga. Lo sottolinea la Cassazione che, con la formula ampiamente liberatoria "perché il fatto non sussiste", ha assolto due ragazzi di Trento condannati per concorso in vendita di stupefacenti con l’accusa di aver fatto da intermediari al pusher dal quale portavano i loro conoscenti amanti della cannabis.

La sentenza della Corte In particolare la Suprema Corte - con la sentenza 18709 - ha affermato che "la semplice presentazione di altri tossicodipendenti al proprio fornitore non può considerarsi penalmente rilevante". Di contrario avviso erano state, invece, sia la Corte di Appello di Trento che il Tribunale. Per aver ampliato il "giro" del pusher Massimo C., nell’abitazione del quale portavano gli amici affinchè imparassero la strada e provassero la qualità del "fumo", Michele T. (26 anni) e Alfredo S. (29 anni), erano stati condannati rispettivamente a quattro mesi di reclusione e 1.200 euro di multa e due mesi venti giorni e 800 euro di multa.

Ma la Cassazione ha stracciato le condanne assolvendo i due imputati e rilevando che presentare clienti al fornitore è reato solo se c’è un "accordo concordato con quest’ultimo" e "finalizzato all’avviamento di tossicodipendenti consumatori". Ma quanto si fa tutto animati solo dalla spirito di amicizia il reato non c’è. 

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