Acqua limitata o sospesa a chi non paga per un anno

Il fornitore deve prima prendere in considerazione la possibilità di limitare il flusso d'acqua. Nessun blocco per il condominio, se salda la metà dell'importo entro i termini

Acqua limitata o sospesa a chi non paga per un anno

Dal primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole per la gestione dei mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico. A stabilirle era stata una delibera del luglio 2019, la 311/2019/R/idr, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).

Il nuovo regolamento Arera dovrà essere applicato in tutta Italia, in modo uniforme, quando gli utenti non pagheranno le bollette dell'acqua e riguarderà anche le utenze intestate ai condomini e agli enti pubblici. La direttiva, che riguarda la regolazione della morosità nel Servizio idrico integrato (Sii), si preoccupa in particolare del "recupero crediti", come sottolineato dal Sole 24 ore. La direttiva prevede che la fornitura possa essere sospesa solamente se si sono verificati tre casi. In primo luogo, la sospensione verrà effettuata in caso del mancato pagamento da parte dell'utente, delle fatture che, in totale, risultino pari all'importo di un anno (riferito al precedente, rispetto a quello della mora), in relazione alla "fascia di consumo a tariffa agevolata". In secondo luogo, l'intervento si sospensione potrà intervenire solamente dopo quello di limitazione della fornitura, per assicurare "un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale", che corrisponde a 50 litri per ogni abitante al giorno. Infine, la sospensione può essere applicata solamente dopo l'invio, da parte del gestore, di una comunicazione, che motivi l'impossibilità di limitare la fornitura, che deve essere sempre la prima ipotesi.

Se si verificano le condizioni per procedere alla sospensione del flusso di acqua (e qualora non sia possibile applicare la riduzione) la direttiva prevede diverse ipotesi, in base al livello di morosità. In casi gravi, è prevista la disattivazione della fornitura.

Per quanto riguarda i condomini, la direttiva Arera prevede che il gestore "non possa attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali", se questi siano effettuati in un'unica soluzione ed entro i termini previsti e segnalati nella comunicazione di messa in mora, e se i pagamenti siano pari "almeno alla

metà dell'importo complessivo dovuto". Ma, il gestore ha la facoltà di limitare, sospendere o disattivare la fornitura di acqua, nel caso in cui non venga saldato l'importo dovuto, entro 6 mesi dal pagamento parziale.

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