Il verdetto sull'assegno: cosa cambia per chi divorzia

Sarà mantenuto esclusivamente il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell'assegno

Il verdetto sull'assegno: cosa cambia per chi divorzia

Stando a quanto stabilito quest'oggi dalle sezioni unite civili della corte di Cassazione, l'inizio di una nuova convivenza "non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno" di divorzio.

Ciò significa, quindi, che il coniuge economicamente più debole può continuare ad incassare parte della cifra determinata dalla sentenza di divorzio anche nel caso in cui decida di iniziare una stabile convivenza col nuovo partner. L'ex coniuge, tuttavia, dovrà affrontare delle conseguenze per la sua scelta, secondo gli Ermellini, dato che "in virtù del nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità", non potrà più reclamare "la corresponsione della componente assistenziale dell'assegno". Ciò che, invece, si manterrà ugualmente sarà "il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell'assegno".

Come modalità più idonee di liquidazione tale assegno (ovviamente quello limitato alla componente compensativa), la Corte suprema determina "l'erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti". Divengono dunque fondamentali, con lo scopo di arrivare ad una mediazione adatta al caso specifico, l'attività propositiva e collaborativa del giudice, e quella di avvocati e mediatori familiari.

La sentenza

L'inizio, da parte dell'ex coniuge, di una stabile convivenza giudizialmente accertata "incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano", spiega nella sua sentenza la Cassazione. Ciò, tuttavia, non determina automaticamente la perdita integrale del diritto all'assegno.

Nel caso in cui sia accertata la stabile convivenza tra un terzo ed il coniuge economicamente più debole, quest'ultimo,"se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa". Per ottenere tale beneficio, il diretto interessato dovrà fornire prova "del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge".

L'assegno, anche se temporaneo come stabilito tra le parti, "non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale nè alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge", spiega ancora la Cassazione, "ma deve essere quantificato alla luce dei principi su esposti tenendo conto altresì della durata del matrimonio".

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