L'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) ha istituito un servizio pensato appositamente per risolvere le controversie legate alle bollette di luce, acqua e gas.
Si tratta del cosiddetto servizio conciliazione, è online, e, come riporta Il Sole 24 Ore, è gestito dall'Acquirente Unico per conto dell'Authority. Di cosa si tratta? Nella discesa in campo della figura di un conciliatore formato ad hoc in materia di energia per aiutare le parti in causa a trovare un'intesa, senza ricorrere per forza di cose alla giustizia ordinaria.
Che cos'è il servizio di conciliazione
Il servizio di conciliazione scatta quando un problema non si risolve mediante la semplice presentazione di un reclamo. A quel punto si può ricorrere a un confronto tra il cliente e l'esercente (oppure anche tra rispettivi rappresentanti), il cui fine ultimo è quello di trovare una soluzione che vada bene a entrambe le parti in causa. Una volta trovato l'accordo, questo verrà formalizzato, avrà valore legale e sarà vincolante.
Tutto (o quasi) può essere “conciliato”, tranne le controversie riguardanti cause tributarie e fiscali, quelle oggetto di procedure Smart Help o collegate ad azioni di classe. Per quanto riguarda i clienti di servizio elettrico e gas, lo strumento della conciliazione è di fondamentale importanza: è infatti impossibile rivolgersi a un giudice senza prima aver cercato di risolvere la controversia con il conciliatore. Gli utenti del servizio idrico integrato non hanno invece alcun obbligo; la loro è una scelta volontaria.
Come si invia la domanda
La domanda per accedere al servizio di conciliazione deve essere inviata al servizio gestito dall'Acquirente Unico soltanto dopo aver presentato reclamo scritto all'operatore e aver ricevuto una risposta, altrettanto scritta, ritenuta non soddisfacente oppure dopo 40 giorni dall'invio del reclamo. Il cliente attiva la procedura mediante la registrazione sulla piattaforma online, compilando quanto richiesto e allegando i documenti.
Incontro e conclusione della procedura
Il primo incontro valido davanti al servizio si svolge entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura alle parti. Ogni parte può chiedere un solo rinvio. Il cliente si può ritirare con tempestiva comunicazione.
La procedura si conclude quando le parti trovano un accordo e
sottoscrivono un verbale dal valore di titolo esecutivo. Se non viene trovato alcun accordo, il conciliatore redige un verbale in cui riporta l'esito negativo dell'incontro. Adesso il cliente può dunque rivolgersi a un giudice.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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