È risaputo che ci sono persone che hanno tutto l'interesse a non farsi trovare. Occorre, però, sapere che costoro possono essere cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, con conseguente perdita di tutta una serie di diritti. La materia è disciplinata dal decreto del presidente della Repubblica numero 223 del 30.5.'89 («Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»), che all'articolo 11 prevede, per quanto di interesse, che detta cancellazione possa avvenire, in particolare, «quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile».
Si tratta di una previsione in relazione alla quale si sono espressi prima l'Istat, con circolare numero 21 del 5.4.'90, e successivamente, in risposta ad un quesito del 4.7.'06, il Ministero dell'interno. L'Istituto di statistica ha sottolineato che «le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata l'irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora».
Dal canto suo, il Ministero nel condividere quanto osservato dall'Istat circa l'indicato termine di un anno («desumibile dall'articolo 1, comma 8, della legge 27.10.1988, n. 470, ove è previsto che i cittadini che si recano all'estero per un periodo non superiore a dodici mesi non devono essere iscritti nell'AIRE) ha aggiunto che è comunque possibile «procedere alla cancellazione per irreperibilità anche nell'evenienza in cui dagli accertamenti sia emerso che il soggetto risulti irreperibile almeno da un anno, ancorché il relativo procedimento sia iniziato da un periodo inferiore».
*Presidente Centro studi Confedilizia
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