Torna l'incubo del canone Rai. Ecco chi non deve pagare

Ecco alcune precisazioni per quanto riguarda la tassa di possesso degli "apparecchi televisivi"

Torna l'incubo del canone Rai. Ecco chi non deve pagare

Canone di abbonamento Rai, ecco alcune precisazioni su quella che è divenuta più che altro una tassa sul possesso di un "apparecchio televisivo". Con questo termine si intendono tutti gli strumenti elettronici muniti di"sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva". Una definizione nella quale non rientrano almeno per il momento computer e tablet.

Per ottenere più denaro dall'oramai ex canone Rai era stato Renzi nel 2016 ad introdurre il concetto di "presunzione di detenzione", dando per scontato il fatto che chiunque fosse titolare di un'utenza elettrica dovesse possedere, fino a prova contraria, un "apparecchio televisivo" all'interno della propria abitazione. Ecco perchè, per l'appunto, la quota annuale da versare nelle casse dell'Erario era stata inserita direttamente all'interno della bolletta dell'energia elettrica.

Nel caso in cui nessun componente di un nucleo familiare risulti titolare di un contratto elettrico di tipo domestico/residenziale è invece previsto il pagamento tramite F24, da effettuare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Stesso metodo è inoltre previsto per il pagamento della tassa "anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale". Quando si tratta di semplice rinnovo è possibile effettuare il saldo in un'unica soluzione da 90 euro (scadenza 31 gennaio), in due soluzioni da 45,94 euro (prima scadenza il 31 gennaio, seconda 31 luglio) o in quattro da 23,93 euro (scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).

Chi è esonerato dal pagamento del canone? Tutti gli over 75 con un reddito complessivamente (coniuge eventuale compreso) inferiore a 8mila euro e senza conviventi nel nucleo che siano titolari di un reddito proprio (ad eccezione di colf o badanti). Chi rientra in tale categoria deve comunque presentare una domanda di esenzione, in cui documentare i requisiti richiesti. Tale agevolazione è prevista solo per gli apparecchi televisivi presenti nell'abitazione di residenza. Per presentare istanza, comunque, il diretto interessato deve compiere i 75 anni entro il 31 gennaio dello stesso anno per cui è richiesta l'esenzione. Se il compimento dei 75 è successivo a tale data si può comunque non pagare il secondo semestre. Permanendo le condizioni presentate al momento della richiesta, il contribuente non sarà tenuto a presentare ogni anno la stessa, mentre dovrà farlo se vi saranno dei cambiamenti che possano alterare i requisiti.

Risultano esentati dal pagamento della tassa, per effetto di convenzioni internazionali, anche gli agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali

e "i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia", come spiega l'Agenzia delle Entrate.

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