Ecobonus 110%: come funziona e quali lavori si possono fare?

Ecco tutti i "segreti" dell'ecobonus 110% per la ristrutturazione edilizia. Come richiederlo, cosa fare e quali sono i lavori che rientrano nell'agevolazione

Ecobonus 110%: come funziona e quali lavori si possono fare?

Ecobonus 110%, il quadro normativo del superbonus introdotto dal decreto Rilancio è pronto: sono stati pubblicati sia i decreti attuativi sulle asseverazioni e sui requisiti tecnici dei lavori, sia il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura e la cessione del credito.

Ma come funziona e quali sono i lavori che si possono fare?

Rispetto all’ecobonus che viene riconfermato ogni Legge di Bilancio e arriva fino al 65%, il superbonus è stato potenziato e si può usufruire tramite:

- detrazione, da recuperare in 5 anni in dichiarazione dei redditi;
- sconto in fattura;
- cessione del credito.

Ciò che rende l’ecobonus 110% particolarmente appetibile è la possibilità di cedere il credito sia alle imprese che hanno effettuato gli interventi che alle banche. Il superbonus è valido per i lavori di miglioramento energetico o riduzione del rischio sismico svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In base alle ultime dichiarazioni del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, la misura dovrebbe diventare strumentale, ovvero far parte in modo permanente delle agevolazioni per la casa.



Il requisito fondamentale

Il requisito fondamentale per avere diritto all’ecobonus 110% è il miglioramento di almeno due classi energetiche, o il raggiungimento della classe energetica più alta.

I lavori coperti dal credito d’imposta del 110% sono tre, i cosiddetti “interventi trainanti”:

- cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- lavori sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
- interventi sugli edifici unifamiliari (o anche sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di almeno un accesso autonomo dall’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore.


Massimali e lavori



I massimali di spesa cambiano in base al tipo di intervento e di edificio. Questi tre interventi sono detti “trainanti” perché basta farne anche uno solo per sbloccare lo sgravio fiscale del 110%, in cui possono rientrare anche altri lavori come:

- il montaggio di pannelli solari;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie, il contribuente può avvalersi di una sola delle agevolazioni possibili, avendo cura di rispettare i relativi adempimenti previsti. Se, invece, il contribuente realizza più interventi riconducibili a diversi bonus, il soggetto beneficiario può fruire di ciascuna agevolazione, rispettando i limiti di spesa e gli adempimenti previsti.



Il superbonus si può richiedere anche per fare i lavori nella propria seconda casa, purché non appartenga alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici), e per gli interventi di demolizione e costruzione.

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