Una data da bollino rosso nel calendario fiscale. Il prossimo 31 maggio, difatti, scadrà il termine di sospensione delle procedure esecutive e pignoramenti che dunque, dal primo giugno riprenderanno salvo non ci sia una proroga - al momento improbabile - dell'ultimo minuto.
Così dal mese prossimo, come ricordato in un articolo di ProiezioniDiBorsa.It, per tutti coloro i quali abbiano un "debito" nei confronti del fisco dovrà fare attenzione al proprio conto corrente.
Andiamo per ordine e vediamo di cosa si tratta.
Cosa è un pignoramento
Si tratta di un atto con il quale inizia l'espropriazione forzata essendo il primo atto esecutivo vero e proprio, che può assumere diverse forme. La sua funzione è quella di vincolare determinati beni del debitore in funzione del soddisfacimento del diritto del creditore procedente e, eventualmente, anche di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire successivamente
Il pignoramento può essere:
- di tipo immobiliare che, dunque, ha per oggetto i beni immobili
- di tipo mobiliare, che ha per oggetto cose mobili
- presso terzi, che ha per oggetto crediti o più un generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo e, nello specifico, il conto corrente.
Cosa accadrà dal primo giugno
L’Agenzia delle Entrate Riscossione dall'inizio del mese prossimo inizierà nuovamente ad inviare ai contribuenti la notifica delle cartelle esattoriali,
gli avvisi di addebito e accertamento esecutivo. Soprattutto potranno ripartire i pignoramenti in corso e quelli sospesi.
Il pignoramento avrà luogo nel momento in cui il debitore avrà ricevuto i seguenti:
- il titolo esecutivo, cioè la la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, il decreto ingiuntivo o la sentenza del giudice;
- l'atto di precetto con la data di scadenza di pagamento che è entro 10 giorni dalla ricezione e con efficacia fino a novanta giorni;
- atto di pignoramento, cioè una copia dell’atto che viene inviata alla banca in cui si ha il conto corrente. In questo caso l'istituto bancario procederà al blocco del conto corrente per pignoramento.
Limiti ai pignoramenti
Ci sono dei limiti ai pignoramenti. Ad esempio, per quanto riguarda lo stipendio è possibile solo entro il limite massimo di un quinto dell'importo mensile netto. Per le pensioni, invece, si può pignorare solo la parte eccedente, nei limiti di un quinto, dell'importo superiore la misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà (il cd. minimo vitale impignorabile).
Anche relativamente al conto corrente ci sono delle limitazioni in base alla tipologia di Cc.
Nel caso di conto cointestato, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.It, il pignoramento non può essere eccedente il 50% dell’importo depositato anche nel caso in cui la somma non soddisfi il debito.Nel caso in cui la somma presente sul Conto derivi in modo esclusivo da lavoro dipendente o da pensione può essere pignorata solo la parte che eccede tre volte l’assegno sociale (460,28 euro).
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