L'Agenzia delle entrate ha diffuso sul proprio portale le istruzioni destinate ai datori di lavoro che abbiano intenzione di erogare dei rimborsi a beneficio dei propri dipendenti finalizzati a contrastare l'incremento dei costi di gas naturale, energia elettrica e acqua.
Bonus da 600 euro
Si tratta di un bonus non automatico che potrà essere concesso per un importo massimo di 600 euro, completamente esenti da Irpef e Inps. Sarà quindi possibile per il datore di lavoro riconoscere un benefit al proprio dipendente senza che questo comporti una spesa superiore per il carico fiscale, dato che in genere un compeno in busta paga pesa quasi il doppio. Il Aiuti-bis il ha innalzato infatti per l'anno in corso fino a 600 euro (contro i 258,23 euro precedenti) il tetto massimo di beni e servizi esenti da imposte (fringe benefit) che si possono riconoscere ai dipendenti, comprese quelle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tramite la pubblicazione della circolare 35/E del 4 novembre, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha voluto fornire alcuni dettagli sulle novità introdotte nell'ambito del welfare aziendale, specie per quanto concerne l'ambito applicativo, documentale e temporale.
Utenze domestiche
Per il 2022 risultano incluse tra i vari fringe benefit riconoscibili ai dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per pagare le bollette. A tale riguardo, nella sopra menzionata circolare vengono effettuate delle precisazioni proprio relative al concetto di utenza domestica inclusa nelle novità. Si fa riferimento, innanzitutto, a tutte quelle utenze domestiche relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari (purché ne sostengano effettivamente le spese), a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Rientrano altresì nel gruppo anche tutte quelle utenze per uso domestico intestate a un condominio (per esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per cui, pur essendo le bollette intestate al proprietario dell'immobile (inteso come locatore), nel contratto di affitto sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore beneficiario del bonus (in questo caso il locatario) o dei propri coniuge e familiari.
Beni ceduti a familiari
La non imponibilità fiscale viene estesa anche a quei beni/servizi che siano ceduti dal beneficiario al coniuge o ai familiari indicati nell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), oltre che a beni/servizi per cui venga riconosciuto il diritto di ottenerli da terzi. I fringe benefit compresi sono erogabili anche ad personam e possono essere riconosciuti ai titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La soglia
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite
di tassabilità per il 2022 è fissato a 600 euro, ma anche che, nel caso in cui questo venisse superato, la tassazione riguarderà l'intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore a suddetto limite.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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