L’Imu, l'Imposta municipale unica (detta anche imposta municipale propria) è un tassello del sistema dei tributi di tipo diretto patrimoniale ed è applicata sugli immobili. Le quote dell’Imu sono determinate dal Consiglio comunale e devono essere pubblicate sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) entro il 28 ottobre di ogni anno.
Nata nel 2012 per sostituire la vecchia Ici (Imposta comunale sugli immobili) e la parte immobiliare dell’Irpef, per principio non va pagata sulla prima casa, a meno che non sia un edificio di lusso. Tuttavia, a partire dal 2022, se i membri di un nucleo famigliare hanno la residenza o la dimora in immobili differenti, devono scegliere a quale di queste applicare l’esenzione Imu per l’abitazione principale. Ciò significa che l’esenzione è applicabile a una sola abitazione.
Il calcolo dell’Imu può essere fatto con estrema facilità sia per la prima, sia per la seconda casa. Servono però alcuni dati.
Il calcolo dell’Imu sulla prima casa
I dati di cui occorre essere in possesso sono tre: la rendita catastale dell’immobile (che può essere ottenuta qui), il coefficiente catastale e l’aliquota stabilita dal Comune.
I coefficienti sono riportati qui sotto:
- Categoria catastale da A/1 a A/11 (tranne A/10), coefficiente 160
- Categoria catastale A/10, coefficiente 80
- Categoria catastale da B/1 a B/8, coefficiente 140
- Categoria catastale C/1, coefficiente 55
- Categoria catastale C/2, C/6, C/7, coefficiente 160
- Categoria catastale C/3, C/4, C/5, coefficiente 140
- Categoria catastale da D/1 a D/10 (tranne D/5), coefficiente 65
Le categorie E e F riguardano rispettivamente gli immobili a destinazioni particolari (per esempio per l’esercizio di un culto) e le entità urbane, tra le quali rientrano le coperture piane dei condomini (dette anche lastrico solare).
La formula da applicare è “rendita catastale + 5% x coefficiente catastale”.
Ricorrendo a un esempio, prendiamo in considerazione un’abitazione di tipo popolare (quindi afferente alla categoria catastale A/4, con coefficiente 160) la cui rendita catastale è di 500 euro. Il calcolo diventa 500 + 5% x 1600 ossia, 525x160, il cui risultato è 84.000. A questo valore va applicata l’aliquota Imu che, in questo esempio, supponiamo essere, per comodità, il 10 per mille.
Il 10 per mille di 84.000 è 840 euro, ossia l’importo dell’Imu che riguarda un anno solare e che è dovuta in rapporto ai mesi di possesso dell’immobile quindi, se per esempio si è acquistato l’appartamento a giugno, l’imposta – limitatamente a questo esempio – sarà di 420 euro, ovvero la metà del totale.
Chi invece ha detenuto il possesso dell’unità immobiliare per tutto l’anno solare, dovrà calcolare la prima delle due rate dell’Imu – che vanno versate a giugno e a dicembre – sulla base degli importi dell’anno precedente.
Il calcolo dell’Imu sulla seconda casa
I dati del calcolo sono identici a quelli mostrati sopra relativi all’Imu sulla prima casa ma possono essere ridotte quelle degli immobili che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali è prevista un’aliquota del 4 per mille. Per le altre categorie è prevista un’aliquota base del 7,6 per mille ma questa può essere rivista verso l’alto da ogni singolo Comune.
Le agevolazioni
I proprietari di immobili che hanno un valore storico o artistico pagano l’Imu al 50%, così come quelli di fabbricati inagibili o inabitabili. Questo vale anche per i comodati d’suo tra genitori e figli ma soltanto per l’abitazione principale.
I contratti di affitto a canone concordato, ovvero quelli per i quali il proprietario dello stabile fissa la pigione in base agli accordi territoriali del Comune in cui l’immobile è ubicato, concedono una riduzione dell’Imu al 75%.
Come e quando si paga l’Imu
Il pagamento dell’imposta avviene nel modo più classico, mediante modello F24 nel quale, alla voce “Imu e altri tributi locali”, va inserito l’importo da versare.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in due rate, le cui scadenze sono fissate a giugno e a dicembre.La dichiarazione Imu invece va fatta soltanto nel caso in cui fossero subentrate delle modifiche rispetto alla dichiarazione precedente. In via del tutto eccezionale, per il 2022, può essere fatta entro il 31 dicembre.
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