Inps, stop al bonus baby sitter per chi rinuncia al congedo parentale

Le Legge di Bilancio 2019 ha cancellato il bonus baby sitter dedicato alle mamme che rinunciavano a parte del congedo parentale. Chi l'ha già chiesto entro lo scorso anno potrà sfruttarlo entro il 31 dicembre 2019

Inps, stop al bonus baby sitter per chi rinuncia al congedo parentale

Addio al bonus baby sitter e asilo nido: le neo-mamme non potranno più usufruire dei 600 euro mensili. L'introduzione della norma risale al 2013-2015, dopodichè è stata prorogata per un ulteriore biennio. Ma la Legge di Bilancio 2019 ha soppresso tale beneficio, decretando dunque lo stop alle domande.

Lo ha annunciato l'Inps, che però precisa: "Le madri beneficiarie potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia". La medesima scadenza dovrà essere rispettata anche per quanto riguarda le domande in fase istruttoria: "In ogni caso non è possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019". E i mesi interi residui a fine anno "saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale". L'Istituto riporta poi un esempio pratico: "Nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione".

Contributo asili nido

Più stretti i tempi di scadenza invece del contributo per gli asili nido: "Potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a tale

termine". E anche in questo caso i mesi interi di beneficio non fruiti entro il suddetto termine "saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale".

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