La lente sulla casa

S u queste colonne abbiamo già trattato di quanto previsto dall'art. 1129 cod. civ. In particolare dove si legge che sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi sia affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. Nella circostanza, dopo aver ricordato che trattasi di previsione non sanzionata, evidenziavamo le diverse criticità della norma. In questa prospettiva vogliamo anche sottolineare che, con riferimento alla spesa connessa all'adempimento in questione (tra l'altro ricorrente ad ogni cambio di amministratore), deve ritenersi nel silenzio della legge sul punto che ogni decisione al riguardo sia di competenza dell'assemblea.

Questa - ove decida di provvedere all'affissione in parola (termine che fa pensare ad un supporto cartaceo) dovrà quindi, in relazione a tale affissione, oltreché determinare l'esatto luogo, anche deliberare la somma occorrente (cfr. C. Sforza Fogliani, Codice del nuovo condominio dopo la riforma, ed. La Tribuna, III).

E dato che la compagine condominiale non potrà certo evitare le conseguenze economiche di una eventuale scelta favorevole alla targhetta, la somma di cui trattasi non potrà che gravare sul condominio, fatto salvo, naturalmente, un diverso accordo intervenuto con l'amministratore in sede di accettazione dell'incarico.

*presidente Centro studi Confedilizia

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