La lente sulla casa

In tema di locazioni abitative, una questione che è stata recentemente oggetto di interventi legislativi e ministeriali è quella della possibilità di pagare il canone in contanti. E' il caso, quindi, di fare il punto della situazione. La legge di Stabilità per il 2014 aveva previsto in deroga alla norma che vietava il pagamento in contanti a partire dai mille euro che i pagamenti riguardanti i «canoni di locazione di unità abitative» fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse stato l'importo, «in forme e modalità» che escludessero «l'uso del contante» e ne assicurassero «la tracciabilità», anche «ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore». Sul punto era poi intervenuto il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze che, con una nota del 2014, aveva «svuotato» di significato l'obbligo di cui trattasi precisando che «la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore», poteva ritenersi soddisfatta «fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione».

Infine, la legge di stabilità per il 2016 ha risolto definitivamente la questione abrogando la disposizione. Allo stato, quindi, per le locazioni abitative non è previsto alcun trattamento diverso rispetto a locazioni di altro tipo. E dato che la stessa legge di stabilità per il 2016 ha triplicato il precedente limite, vale ora, per tutte le locazioni, la regola generale: dai 3mila euro in su è vietato il pagamento in contanti. E la pena è una sanzione che va dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito.

*Presidente

Centro studi Confedilizia

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