In caso di locazione ad uso diverso dall'abitativo è possibile pattuire liberamente con il futuro inquilino l'aggiornamento del canone?Per rispondere al quesito occorre premettere che la materia è regolata dall'articolo 32 della legge 392/'78, il quale, per quanto qua interessa, prevede, al primo comma che le parti possano «convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira», mentre, al secondo comma, dispone che «le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27», non possano «essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati». La formulazione di quest'ultimo comma è il risultato delle modifiche recate dall'articolo 41: norma che, non riscrivendo l'intera previsione ma limitandosi ad integrarla ha res il testo di interesse non di facile lettura. Ciononostante si può senza dubbio affermare che le modifiche recate abbiano avuto l'effetto di limitare la portata del predetto articolo 32, nel senso che la regola dell'aggiornamento del canone al 75% della variazione accertata dall'Istat, trova adesso applicazione solo per i contratti aventi la durata iniziale non superiore a quella prevista dall'articolo 27, e quindi, per i rapporti contrattuali il cui primo periodo è convenuto dalle parti in sei o nove anni a seconda dell'attività esercitata.
Tornando al quesito da cui abbiamo preso l'avvio, la risposta, alla luce di quanto precede, è quindi affermativa. Ciò, però, alla condizione che la durata del primo periodo contrattuale sia superiore ai limiti minimi fissati dalla legge. *PresidenteCentro studi Confedilizia- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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