Superbonus 110%, la circolare dell'Agenzia delle entrate: ecco cosa cambia

Pubblicata ieri la circolare 23/E dell'Agenzia delle entrate in cui vengono forniti ulteriori chiarimenti sul 110%, aggiornati alle recenti normative

Superbonus 110%, la circolare dell'Agenzia delle entrate: ecco cosa cambia

Arrivano ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate sul sempre più discusso Superbonus 110%. In una recente circolare, viene precisato che per tutti coloro che intendono eseguire lavori antisismici nel periodo di tempo in cui è in vigore la detrazione maggiorata del 110% resterà preclusa la possibilità di accedere a una detrazione minore, dal 70 all'85%. Questo, infatti, prevede la normativa.

Nuovi chiarimenti nella circolare

Secondo quanto riportato da Italia Oggi, nella circolare 23/E, l'ennesima dopo la 24/E/2020, la 30/E/2020 e la 19/E/2022, viene ulteriormente chiarita la situazione tenendo presenti le modifiche apportate dall'ultimo decreto Aiuti (dl 50/2022). Nel documento ufficiale, viene evidenziato come sia possibile ottenere il 110% sulle spese sostenute sulle unifamiliari entro la fine dell'anno corrente, a patto però che entro la fine di settembre siano stati eseguiti almeno il 30% dei lavori stabiliti.

Naturalmente gli immobili devono avere un titolo idoneo di proprietà, usufrutto, locazione o comodato d'uso. Anche un parroco che voglia effettuare degli interventi alla casa canonica può usufruire del superbonus, così come il possessore di un fabbricato rurale a uso abitativo. In questo caso, va bene anche che sia posseduto da una società semplice, che non eserciti attività commerciali. Discorso diverso per quell'abitazione in cui si trova la sede amministrativa del singolo imprenditore che lavora ai cantieri.

La residenzialità dell'edificio

Altri chiarimenti forniti da Agenzia delle entrate consistono nel fatto che nel verificare la residenzialità dell'immobile, "non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone".

Superbonus del 110% anche per lavori effettuati sui ruderi, a patto che tale intervento non sia una nuova costruzione. La detrazione scende al 50% per quegli immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche.

Spese amministratore

Per quanto concerne gli interventi per Condominio e Supercondominio, Agenzie delle entrate conferma nella sua circolare che "la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse al Superbonus atteso che tale compenso non è caratterizzato da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi effettuati dall’amministratore del condominio rientrano tra gli ordinari obblighi posti a suo carico da imputare alle spese generali di condominio".

Viene però segnalata l'eccezione, nel caso in cui"l'amministratore del condominio sia nominato, ad esempio, responsabile dei lavori di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tal caso, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili".

Interventi antisismici

All'interno della circolare in esame, figurano anche delle disposizioni relative agli interventi su edifici antisismici, come previsto dall'articolo 119 del decreto Rilancio. Nello specifico, al comma 4-ter, viene precisato "che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma; in tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione".

Sconto in fattura o cessione del credito

Agenzia delle entrate dedica poi un paragrafo all'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni.

"L’assenza dei requisiti richiesti dalle discipline agevolative in argomento, nonché la mancata effettuazione degli interventi", si legge nella circolare ufficiale, "determina il recupero della detrazione in quanto indebitamente

fruita - sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura o della cessione del credito - maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

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