Non è infrequente che marito e moglie siano comproprietari di un'unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ciò pone l'interrogativo: chi, tra di essi, ha diritto di essere convocato e di partecipare all'assemblea di condominio? La questione può essere agevolmente risolta richiamando quanto la normativa prevede in caso di immobile appartenente in proprietà indivisa a più soggetti e considerando che i soggetti in parola, in quanto comproprietari, sono entrambi qualificabili come condòmini. Ulteriore conseguenza di quanto precede è così che a ciascuno di loro dovrà essere comunicata, con le modalità di cui all'articolo 66 Disp. att. Codice civile e, quindi, per iscritto la convocazione dell'assemblea e non avrà alcun rilievo l'eventuale esistenza di circostanze presuntive (coppia convivente senza contrasto interno di interessi) tali da far ritenere che un coniuge abbia informato l'altro della convocazione ricevuta. Quanto alla partecipazione dei coniugi comproprietari alla riunione di condominio, la norma cui far riferimento per dirimere la questione è invece l'art. 67, secondo comma, disp. att. codice civile secondo cui, «qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante» in assemblea, che dovrà essere designato a norma dell'art. 1106 cod. civ. e cioè dalla maggioranza dei comproprietari calcolata secondo il valore delle loro quote. Nel caso che ci occupa, quindi, i coniugi interessati dovranno seguire questa regola e, ove non riescano a designare un loro rappresentante comune, l'unica via incredibile a dirsi, ma la (nuova) normativa è quel che è sarà un ricorso urgente all'autorità giudiziaria!
*Presidente
Centro studi Confedilizia
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.