Come specificato nella circolare n. 21/2022, a partire dall'anno in corso aumenteranno i premi Inail. La rivalutazione degli importi dei limiti di retribuzione sui quali calcolare i premi del 2022 è dell'1,9%, con un minimale giornaliero che dai 48,98 euro del biennio 2020/2021 passa quindi a 49,91 euro.
Premi assicurativi
Il computo viene effettuato applicando alla retribuzione un tasso di premio specificamente indicato, a seconda delle mansioni svolte, dalla "Tariffa Inail". Tale tasso viene determinato tramite la classificazione aziendale, mentre la retribuzione è quella riconosciuta ai lavoratori in misura adeguata a quanto stabilito da contratti collettivi/individuali, leggi o regolamenti. Nel caso in cui essa fosse invece inferiore a tale soglia è previsto un adeguamento al minimale fissato per legge e soggetto a rivalutazione annuale effettuata sulla base dell'aumento Istat: aumento che per il 2021 è stato fissato all'1,9%.
Per il 2022, quindi, il minimale giornaliero passa a 49,91 euro, pertanto al 9,5% dell'importo del minimo Inps in vigore al 1° gennaio 2021 (vale a dire 525,38 euro mensili). Ciò significa in un mese raggiungere un minimale da 1.297,66 euro.
Nei casi di lavoro part-time, come indicato da Inail, la retribuzione da prendere come base di calcolo dei premi assicurativi è pari al prodotto tra paga oraria e ore complessive da retribuire. Sulla base di un orario normale di lavoro (per legge 40 ore settimanali), la retribuzione minima oraria per l'anno in corso è di 7,49 euro, ovvero 49,91 euro per 6 giorni.
Per gli artigiani il calcolo viene effettuato su base annuale e "a persona": ciò significa che il computo tiene conto della retribuzione prescelta (che non può essere inferiore al minimale per la generalità dei dipendenti) e della classe di rischio della mansione svolta (una delle nove determinate da Inail). La retribuzione annua di riferimento per l'anno in corso è di 14.973,00 euro (49,91 euro per 300 giorni). I premi dovuti "a persona sono" i seguenti, a seconda della classe di rischio: cdr 1 83,90 euro, cdr 2 136,20 euro, cdr 3 193,80 euro, cdr 4 283,60 euro, cdr 5 417,30 euro, cdr 6 517,90 euro, cdr 7 688,10 euro, cdr 8 797,40 euro e cdr 9 1.484,90 euro.
La base di calcolo dei premi assicurativi per quanto concerne i "lavori parasubordinati" viene invece effettuata sui compensi percepiti, nel rispetto del limite minimo/massimo di rendita: in genere la rivalutazione viene effettuata il 1° luglio di ogni anno. Inail conferma gli importi relativi al periodo 1° luglio 2021/30 giugno 2022 nei valori indicati nella specifica tabella: il minimale e il massimale di rendita assommano rispettivamente a 17.448,90 e 32.405,10 euro.
A partire dal 1° febbraio 2020 anche i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi/veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (vale a dire i cosiddetti riders) sono stati obbligati ad avere un'assicurazione.
Il computo del premio viene effettuato sulla base del limite minimo di retribuzione giornaliera, rapportata
ai giorni di effettiva attività. Si considera "giorno di effettiva attività" quello in cui è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell'arco di 24 ore: per il 2022 l'imponibile giornaliero è fissato a 49,91 euro.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.