Rivoluzione Superbonus: cosa cambia adesso

Approvato un modulo unico e standardizzato durante la Conferenza unificata tra Stato, Regioni e Autonomie locali. Permetterà di ridurre notevolmente i tempi per far partire i lavori

Rivoluzione Superbonus: cosa cambia adesso

Dal 5 agosto è possibile utilizzare il modello "Comunicazione inizio lavori asseverata-Superbonus" approvato dopo la conversione in legge del Dl 77/2021. Questo perché, dopo una conferenza unificata a cui hanno partecipato Stato, Regioni e Autonomie locali, è stato dato il via libera alla modulistica unificata e standardizzata per il presentare la Cilas, vale a dire la Comunicazione asseverata di inizio attività.

Sono diverse e importanti le novità che vanno così a ridurre la burocrazia e i tempi delle procedure per poter cominciare i lavori. Tranne che per la demolizione o la ricostruzione di un edificio, per il resto delle azioni previste dal Superbonus, basterà inviare la Cilas al Comune dove si trova l'immobile. Il certificato di asseverazione dovrà essere firmato da un tecnico abilitato e senza l'attestazione di stato legittimo.

Quest'ultimo punto in particolare è la prima grande novità. Non deve essere più documentato lo "stato legittimo". Niente più certificazione dove viene richiesta la documentazione riguardante la regolarità urbanistica. Essendo molto difficile da ottenere, soprattutto per gli edifici più vecchi, ha sempre rappresentato il principale ostacolo all'avvio dei lavori per il Superbonus. Allo stesso tempo, ovviamente, al Comune resta pur sempre la facoltà di controllare che tutto venga fatto in regola e qualora ci siano degli abusi edilizi di bloccare il lavoro e la concessione del bonus.

Per ciò che invece concerne il titolo abitativo basterà che il tecnico incaricato della compilazione della Cilas sottoscriva l'esistenza del titolo abitativo, se la costruzione è stata costruita a partire dall'1 settembre 1967, ossia da quando è diventata obbligatoria la licenza edilizia e, infine, se sono presenti dei condoni edilizi. Qualora l'edificio sia stato costruito prima del 1967 allora basterà dichiararlo. Anche le varianti in corso d'opera sembrano non essere più un problema insormontabile, adesso basterà comunicarle a fine lavori.

Il modulo Cilas

Ciò che riduce nettamente le difficoltà, scrive il Corriere, è l'introduzione di un modulo Cilas uguale per tutto il territorio nazionale. In questa maniera vengono superate le differenze dovute alle diverse normative regionali.

Il titolare dell'intervento deve dichiarare che le modifiche riguardano parti comuni di un fabbricato condominiale oppure singole unità abitative. Situazione diversa per quanto riguarda i lavori condominiali per i quali è necessaria la delibera dell'assemblea. Non serve il progetto da allegare ma basterà una descrizione sintetica dell'intervento.

Se invece devono essere realizzate delle opere per il miglioramento sismico dell'edificio basterà depositare al Genio Civile il progetto o una relazione, questo a seconda delle richieste della Regione in cui si devono effettuare i lavori.

Novità importanti anche per i cappotti termici e i pannelli fotovoltaici. Nella richiesta di Superbonus 110%, infatti, i pannelli fotovoltaici potranno essere montati anche nelle zone A dei centri storici all'unica condizione che questi non siano riflettenti ma integrati. Deroga anche per il cappotto termico che potrà essere inserito alle distanze minime tra i palazzi.

Più tempo anche per chi acquista un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione. Avrà 30 mesi e non più 18 per formalizzare la propria residenza nel Comune dell'immobile e pagare l'imposta di registro, ridotta del 2%.

Qualora vengano commessi errori formali che non vadano ad "arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo", non avverrà la decadenza delle agevolazioni. Situazione ben diversa, invece, se le violazioni sono rilevanti ai fini delle erogazioni degli incentivi. In questo caso la decadenza del benificio viene applicata limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità.

La perdita del Superbonus

Sono diversi i casi in cui il decreto Semplificazioni ha previsto la decadenza dal beneficio fiscale.

Questa avviene quando non viene presentata la Cila o quando l'azione viene realizzata in maniera differente da quanto è scritto nella Cila.

Addio al Superbonus anche nel caso in cui le attestazioni fornite non corrispondono alla realtà o se manca il titolo abilitativo o dell'epoca di costruzione.

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