La "trappola" del Superbonus: ecco cosa si rischia

Le norme introdotte dal decreto legge non risolvono tutti i problemi e ne fanno sorgere di nuovi: ecco cosa può accadere

La "trappola" del Superbonus: ecco cosa si rischia

Invece di chiamarsi decreto "Semplificazioni" si dovrebbe chiamare "complicazioni", almeno per quanto riguarda il campo minato del Superbonus 110%.

Cosa si rischia

Infatti, il decreto legge 77/2021 non risolve tutti i problemi ma ne introduce di nuovi: la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) rischia di trasformarsi in un'autodenuncia della non conformità dell'immobile che in futuro potrà essere sanzionata dalla pubblica amministrazione (leggi qui). Il boomerang può essere causato da un articolo del testo unico dell'edilizia (art.49 dpr 380/2001) che renderebbe nulla la detrazione fiscale del Superbonus: "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici". Ciò significa che in mancanza del titolo edilizio che autorizza i lavori o se viene annullatto successivamente, non si potrà usufruire dei vantaggi economici previsti dal decreto legge.

Questa situazione si sta creando per far iniziare quantoprima i lavori per usufruire del Superbonus ma facendo i conti senza l'oste: come riporta ItaliaOggi, il comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto rilancio 34/2020, afferma che tutti gli interventi ricadenti nel contesto di Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni, "possono essere realizzati in contesto di manutenzione straordinaria tramite lo strumento autorizzativo Cila". In questo modo, tecnico e cittadino possono fermare i controlli sull'edificio soltanto al controllo dello stato legittimo dell'edificio: si verificherà soltanto che l'edificio sia stato costruito con una licenza edilizia autorizzata a prescindere da qualunque successiva modifica, alterazione o abuso questo possa aver subito nel corso del tempo. Questa affermazione, però, nasconde delle insidie che non vanno trascurate.

Ecco gli effetti immediati

Innanzitutto, in questo modo la verifica di conformità urbanistica non rientra più tra le spese detraibili perché non più obbligatoria, motivo per il quale nella maggioranza dei casi non sarà più nemmeno effettuata. E poi, nelle Cila inviate per attivare le procedure del Superbonus, il tecnico non dovrà più attestare lo stato legittimo dell'immobile ma sarà costretto ad indicare, comunque, lo stato di fatto dello stesso che se non sarà coerente con quanto autorizzato rischia di incorrere in un'autodenuncia delle difformità presenti. Ciò significa che il tecnico, tramite la presentazione dei documenti di progetto necessari per l'applicazione e la legittimità del bonus, avvisa la pubblica amministrazione che avrà tutti gli strumenti necessari per verificare eventuali abusi, per i quali potranno essere attivate le formule sanzionatorie negli anni successivi alla chiusura dei lavori.

Un altro inghippo è dato da più bonus che valgono per lo stesso cantiere: su un unico edificio è possibile intervenire con più incentivi (Superbonus 110% e bonus casa o bonus facciate): questo intrecciarsi di agevolazioni rimette in campo la necessità di far riferimento alla conformità urbanistica, fondamentale per ottenere la detrazione stessa.

A questo punto, molti degli interventi che potrebbero essere affrontati per la riqualificazione di un fabbricato, si troveranno nella condizione di non poter usufruire di nessuna semplificazione ma dovranno ancora far riferimento alla precedente disciplina rischiando che l'impresa o il cittadino decidano di non affrontare più interventi di completamento scoraggiati dalla complessità della norma.

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