Imi-Sir, Strasburgo boccia il ricorso di Previti

E' stato respinto, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il ricorso presentato nel 2006 da Cesare Previti, con il quale egli sosteneva che il proprio diritto a un equo processo era stato violato, affermando il diritto a non essere punito in assenza di legge

Imi-Sir, Strasburgo boccia il ricorso di Previti

Strasburgo - La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato nel 2006 da Cesare Previti in seguito alla sua condanna per corruzione in atti giudiziari nel processo Imi-Sir, giudicando "mal fondate" o, in un caso, "manifestamente prive di fondamento" le sue motivazioni.

Il ricorso Presentato il 2 novembre 2006, nel ricorso Previti sosteneva che non era stato rispettato il suo diritto a un processo equo, sancito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare a causa della mancanza di imparzialità del Tribunale di Milano, e invocava inoltre la violazione degli articolo 7 e 14 della stessa Convenzione, che vietano di comminare una pena senza una legge che la preveda e proibiscono discriminazioni. Il ricorrente sosteneva di essere stato condannato per un atto che non costituiva un’infrazione penale al momento in cui era stato commesso, e di non aver beneficiato delle condizioni più favorevoli in materia di prescrizione, previste da una nuova legge approvata durante il processo. Previti constestava, inoltre, una violazione della sua privacy (art. 8 della Convenzione) per le intercettazioni telefoniche utilizzate nel processo, e lamentava, infine, di non aver beneficiato del doppio grado di giudizio in materia penale, previsto dall’art. 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione.

Le motivazioni della Corte Secondo la Corte di Strasburgo sebbene sarebbe stato preferibile che i magistrati fossero più "circospetti" nei loro commenti pubblici, "non c’e prova dell’esistenza di pregiudizi" contro Previti e del fatto che le loro idee abbiano prevalso sull’obbligo di imparzialità sottoscritto al momento di entrare in servizio. In ogni caso, "il fatto che gruppi di magistrati critichino dei progetti di legge non è in grado di per sé di alterare l’equità dei processi ai quali le misure previste da quei progetti di legge potrebbero applicarsi".

Niente arbitrarietà La Corte respinge anche la tesi secondo la quale Previti avrebbe dovuto essere giudicato solo per "corruzione semplice" e non per "corruzione in atti giudiziari", previsione di reato quest’ultima introdotta nel ’90 ma applicabile, per un vizio di forma, solo al corrotto e non al corruttore fino al marzo del ’92: non sarebbe infatti "arbitraria" l’interpretazione della Cassazione italiana secondo cui i pagamenti al magistrato corrotto erano proseguiti fino al dicembre 1993, comportando uno "slittamento in avanti" del reato.

Quanto infine, all’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche richieste dagli inquirenti, la Corte riconosce che tale richiesta fu fatta nel rispetto della legge vigente e comunque permise di "stabilire l’esistenza e la frequenza di contatti tra certi accusati" all’epoca dei fatti contestati. 

 

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