Con la riforma costituzionale l'Italia si prepara a vedere la luce della Terza Repubblica. Nella giornata di domani si riunirà il Consiglio dei ministri che, salvo cambi di programma, darà il via libera al premierato in seguito al confronto tra i partiti della maggioranza. L'obiettivo è chiaro: dare stabilità al governo, evitando ribaltoni, giochi di palazzo e continui cambi di esecutivo che in questi anni hanno gettato l'Italia nell'incertezza. Un modo anche per rafforzare il legame tra istituzioni ed elettori, che saranno chiamati a scegliere in prima persona il capitano che avrà il timone del Paese per cinque anni. Lo sprint sulle riforme è finalmente realtà.
L'elezione diretta del presidente
La bozza del disegno di legge costituzionale afferma che il presidente del Consiglio viene eletto a suffragio universale e diretto, in unico turno, per la durata di cinque anni. Dal punto di vista pratico, il voto per l'elezione del capo del governo e delle Camere avviene attraverso un'unica scheda elettorale. Nei fatti, riferisce l'Adnkronos, viene costituzionalizzato il premio di maggioranza: tenendo ben saldi i principi di rappresentatività e governabilità si prevede un premio assegnato su base nazionale che garantisca ai candidati e alle liste collegati al presidente del Consiglio il 55% dei seggi nelle Camere.
L'articolo 3 stabilisce che il presidente del Consiglio "è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura". Importante la sottolineatura sul ruolo del capo dello Stato: sarà il presidente della Repubblica a conferire al premier eletto l'incarico di formare il governo e a nominare, su proposta del numero uno dell'esecutivo, i ministri che andranno a comporre lo scacchiere del governo alla guida dei rispettivi dicasteri.
La norma anti-ribaltone
Si va verso la conferma della norma anti-ribaltone che illustra cosa accadrebbe qualora dovesse "cadere" il presidente del Consiglio eletto direttamente dagli italiani. Si potrebbe provare a ricostruire la maggioranza a condizioni ben precise: o con lo stesso premier o, al limite, con un altro esponente della stessa maggioranza scelta dai cittadini con il voto. In caso di esito negativo allora si tornerà alle urne per le elezioni anticipate. In tal modo finirà la stagione dei governi tecnici e dei repentini cambi di colore di maggioranza a colpi di inciuci di palazzo.
L'articolo 4 della bozza prevede che il presidente della Repubblica, di fronte alla cessazione dalla carica del presidente del Consiglio, può conferire l'incarico di formare il governo allo stesso presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al presidente eletto "per proseguire nell'attuazione del programma di governo". Ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione della mozione di fiducia vengono presi in considerazione solamente i voti favorevoli dei parlamentari eletti in collegamento al presidente eletto, nonché dei parlamentari che hanno votato la mozione di fiducia al governo presieduto dal Presidente del consiglio eletto.
Lo scioglimento delle Camere
Il presidente della Repubblica non avrà più la possibilità di sciogliere una sola delle due Camere. A oggi invece l'articolo 88 afferma che il capo dello Stato può sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Dunque verrà apportata la modifica abolendo il passaggio "o anche una sola di esse". Una facoltà che comunque non potrà essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Stop ai senatori a vita
La bozza del disegno di legge costituzionale contiene anche lo stop alla nomina di nuovi senatori a vita, fatta eccezione per i presidente della Repubblica che terminano il loro incarico. A tal proposito si interviene sull'articolo 59 della Costituzione che, allo stato attuale, riconosce al capo dello Stato la facoltà di nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria "per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario" fissando a cinque il numero complessivo massimo dei senatori in carica nominati. Resta invece intatto il passaggio secondo cui è senatore di diritto e a vita, "salvo rinunzia", chi è stato presidente della Repubblica.
Si specifica che la legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del consiglio e delle Camere.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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