"Garanzia tra 2.500 e 5.000 euro in base ai casi". Il decreto Piantedosi sui migranti è in Gazzetta

I migranti dovranno versare una garanzia tra i 2500 e i 5000 euro al momento della richiesta di asilo nel nostro Paese, sulla base della quantificazione fatta dal questore

"Garanzia tra 2.500 e 5.000 euro in base ai casi". Il decreto Piantedosi sui migranti è in Gazzetta
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro Matteo Piantedosi che prevede che, per gli stranieri che fanno richiesta d'asilo in Italia, "l'importo della garanzia è determinato senza indugio dal questore competente per l'adozione del provvedimento di trattenimento, in misura compresa tra 2.500 e 5.000 euro, con valutazione compiuta caso per caso e tenuto conto della situazione individuale dello straniero". Il decreto è funzionale a indicare esattamente "l'importo e le modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato".

Il decreto va ad arricchire il pacchetto di norme previste dal ministero dell'Interno per la gestione dei migranti irregolari che fanno ingresso illegalmente nel Paese. Contro questo si sono già schierate diverse toghe ma il ministro va avanti per la sua strada, convinto che sia quella giusta per creare un impianto di regole efficace e valido per ridare al comparto dell'immigrazione irregolare un ordine che anni di governi di sinistra hanno allentato. Ai fini della determinazione dell’importo della garanzia, si legge nel decreto, "il questore valuta in particolare il grado di collaborazione fornita dallo straniero nelle procedure di identificazione, desumibile dalla documentazione, anche di natura elettronica, esibita ovvero dalle dichiarazioni rese dal medesimo".

Tra le dichiarazioni valutabili dal questore, si legge nel decreto, ci sono: la declinazione delle proprie generalità e l’indicazione della cittadinanza posseduta; la copia dei documenti di identità o di viaggio ovvero la copia di ogni altro documento che attesti l’identità o la cittadinanza e sia in grado di agevolarne l’identificazione. E ancora, la documentata indicazione del luogo di provenienza o di abitazione nel paese di origine; la descrizione delle modalità e degli itinerari del viaggio effettuato e degli eventuali organizzatori dello stesso; l’indicazione delle generalità dei parenti, nonché del luogo, dell’indirizzo ovvero di un recapito telefonico in cui gli stessi possono essere rintracciati in Italia.

Quindi, l’indicazione dell’indirizzo del luogo, in Italia, ove intende alloggiare o delle generalità e del recapito anche telefonico della persona o delle persone disponibili a offrigli ospitalità sul territorio nazionale. Essendo già in Gazzetta Ufficiale, il decreto è immediatamente in vigore.

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