Premierato, il Senato dà l'ok al testo: 109 sì e 77 no

Elezione diretta del premier, limite dei due mandati, fine dei senatori a vita e del semestre bianco tra le novità più importanti. Ora il provvedimento passa alla Camera

Premierato, il Senato dà l'ok al testo: 109 sì e 77 no

La riforma costituzionale del premierato viene approvata dal Senato. All'interno dell'Aula di Palazzo Madama la prima delle quattro letture previste per il via libero definitivo del disegno di legge Casellati ha visto il voto palese favorevole al testo integrale da parte di 109 senatori; 77 i contrari, mentre è solo uno l'astenuto. Dopo sette mesi e mezzo dal licenziamento del provvedimento da parte del governo Meloni in Consiglio dei ministri (3 novembre 2023), ecco quindi che si è arrivati a questa prima tappa importante dell'intero iter parlamentare, in un clima generale decisamente molto più sereno e civile rispetto a quello a cui si è assistito negli scorsi giorni, nonostante qualche rumore di fondo nelle opposizioni nel finale della discussione. Ora la riforma passerà all'esame della Camera dei Deputati dove - anche in quella circostanza - basterà una maggioranza semplice. "La riforma sul Premierato passa in Senato. Un primo passo in avanti per rafforzare la democrazia, dare stabilità alle nostre Istituzioni, mettere fine ai giochi di palazzo e restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati", scrive sui social Giorgia Meloni subito dopo il via libera.

La proposta di legge del premierato intende modificare la Costituzione con l'obiettivo soprattutto di rafforzare i poteri del presidente del Consiglio e introdurre la sua elezione diretta. Tale disposizione, se approvata, sostituirebbe infatti l'attuale meccanismo elettorale, consentendo così ai cittadini di esprimere direttamente la propria preferenza per il capo del governo italiano. La Carta Costituzionale, del resto, prevede che alle elezioni politiche nazionali i cittadini eleggano i membri del Parlamento, che poi a loro volta esprimono la loro fiducia a un governo e un presidente del Consiglio che sono stati nominati in precedenza dal Capo dello Stato. Il ddl è composto da sette articoli recanti le modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione.

Elezione diretta e limite dei due mandati

Se venisse approvata definitivamente la riforma, il capo del governo non riceverebbe più l'incarico dal Presidente della Repubblica sulla base del risultato elettorale e delle possibili maggioranze in Parlamento, bensì sarebbero direttamente i cittadini a scegliere il premier che avrebbe una durata di mandato di cinque anni. Un altro aspetto cruciale della proposta, sempre all'articolo 5, è il limite di due mandati consecutivi per il presidente del Consiglio, al fine di evitare la perpetuazione di un unico governo e favorire il ricambio politico.

La nuova legge elettorale

Contestualmente all’elezione del premier avviene anche l'elezione dei componenti del Parlamento. Il ddl Casellati prevede che una legge ordinaria disciplini il sistema per l'elezione di Camera e Senato e del presidente del Consiglio, assegnando un "premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività".

Nomina, revoca dei ministri e fiducia

La novità prevista è che il Presidente della Repubblica conferirà al presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il governo; nomina e revoca, su proposta di questo, la squadra di governo. Rispetto all'attuale Costituzione, la novità è - per l'appunto - il potere di revoca dei ministri. Entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Se non viene approvata la mozione di fiducia, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al premier eletto di formare il governo. Quindi quest'ultimo può fare un nuovo tentativo con un'altra squadra di ministri o anche cercando un'altra maggioranza. Qualora anche in quest'ultimo caso il governo non ottenga la fiducia delle Camere, "il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere", è il passaggio successivo del testo.

Cosa succede in caso di crisi di governo

Se il governo, nel corso della legislatura, viene sfiduciato "mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere". In caso di dimissioni del presidente del Consiglio eletto, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento del Parlamento al Presidente della Repubblica, che lo dispone. "Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio". In entrambi i casi il nuovo governo può avere una maggioranza diversa da quella uscita delle urne.

Stop ai senatori a vita

Per eleggere il capo dello Stato occorre il quorum dei due terzi dei grandi elettori non più nei primi tre voti, come accade oggi, bensì nei primi sei scrutini. Il disegno di legge abroga poi il potere del Quirinale di nominare cinque senatori a vita. Quelli attualmente in carica mantengono il loro incarico. Non viene invece toccato l'articolo che stabilisce che i Presidenti della Repubblica al termine del settennato diventano senatori a vita.

Controfirma del governo

Viene abolita inoltre la controfirma del governo in una serie di atti del Presidente della Repubblica: nomina del presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere.

Una delle novità più dibattute è di fatto l'annullamento del semestre bianco che consente al presidente della Repubblica di sciogliere le camere in qualunque momento, anche nei sei mesi precedenti all'elezione del capo dello Stato. Una circostanza oggi non prevista dalla Costituzione.

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