Stop al «coprifuoco». Hanno perso i comitati dei residenti, ha vinto la movida. Il Tar ha accolto il ricorso presentato dai gestori di alcuni bar e locali contro l'ordinanza del gennaio scorso con cui Palazzo Marino aveva introdotto (per poi prorogarla di recente) la nuova disciplina di chiusura degli esercizi commerciali. E nelle motivazioni della sentenza, i giudici allungano un'ipoteca anche sul prossimo regolamento che il Comune intende approvare a breve. Perché anche nel nuovo testo dell'amministrazione sarà riportato il limite orario per la chiusura tanto contestato dai commercianti, e si tratta di un punto che il tribunale amministrativo sembra stroncare alla radice.
I giudici, dando ragione ai gestori dei locali che hanno intrapreso la battaglia legale, sottolineano infatti come il regolamento del Comune abbia di fatto introdotto «una limitazione degli orari contrastante con la liberalizzazione della disciplina concernente le attività commerciali» stabilita dal cosiddetto «decreto Monti». E a nulla sono valse le repliche di Palazzo Marino, secondo cui l'ordinanza impugnata aveva come obiettivi la tutela del «diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica» e della «viabilità e vivibilità della città», e la difesa contro una «costante occupazione del suolo pubblico». «Argomentazioni infondate», le boccia il collegio presieduto da Francesco Mariuzzo.
Primo, perché «alla censurata limitazione degli orari di apertura e chiusura risultano estranee ragioni di polizia stradale e di tutela igienico-sanitaria». Secondo, perché è infondato il «richiamo a una sorta di collaborazione istituzionale con le autorità di polizia che, ad avviso del Comune, legittimerebbe l'esercizio di una funzione amministrativa preordinata a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica». Materia, in sostanza, che non compete al sindaco se non nei limiti fissati dal Testo unico degli enti locali. «Il sindaco - stabilisce infatti il quarto comma dell'articolo 54 - adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana». E le parole «contingibili» e «urgenti», sottolinea il Tribunale, non sono utilizzate casualmente. Si tratta invece di «una chiara esplicitazione della corretta limitazione dei poteri dei sindaci». Che dunque possono intervenire in questa materia solo nei casi di eccezionale e particolare gravità. E non sembra il caso delle notti sui Navigli, all'Arco della Pace, in Ticinese o alle Colonne.
E allora vince la movida, anche se non su tutta la linea. I commercianti che avevano presentato il ricorso, infatti, avevano chiesto anche un risarcimento per i danni subiti dall'introduzione del «coprifuoco».
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