Ddl Zan, cosa prevede e cosa divide i fronti opposti

Il Ddl Zan spacca il Parlamento: da un lato M5S, Pd e Leu; dall'altro Lega, Fdi e Fi. I temi dello scontro: identità di genere e libera manifestazione del pensiero

Ddl Zan, cosa prevede e cosa divide i fronti opposti

Divide destra e sinistra, cattolici e laici, conservatori e progressisti. Il ddl Zan è il disegno di legge voluto da una parte del Parlamento contro l’omotransfobia. Il testo è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020, unificando altri disegni di legge, e adesso è fermo al Senato in Commissione Giustizia, dove si stanno tenendo numerose audizioni volute in particolare dai contrari alla norma. È proprio a palazzo Madama che sta andando in scena lo scontro: da una parte Lega, Fdi e Fi; dall’altra M5S, Pd e Leu.

Ma cosa prevede davvero il ddl Zan e cosa divide i due fronti?

Articolo 1 - L’identità di genere

Le divisioni nascono subito all’articolo 1, quello sulle “Definizioni”. In particolare si dibatte sul significato di “identità di genere”. Il testo alla lettera d) recita: “Per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

Per i contrari al disegno di legge questo comma è estremamente vago e offre la possibilità a chiunque di svegliarsi la mattina e decidere se essere donna oppure uomo. Una circostanza che, secondo loro, potrebbe creare problemi, per esempio, nelle manifestazioni sportive (uomini potrebbero pretendere di partecipare a gare femminili e viceversa), o più semplicemente nei bagni pubblici.

I favorevoli invece rispondo affermando che i percorsi di transizione sono lunghi e travagliati: nessuno potrebbe cambiare la propria identità di genere dal giorno alla notte.

Attenzione: su questo punto hanno mostrato la loro contrarietà anche molte associazioni femministe di sinistra. La paura è che vadano in fumo anni di battaglie sul ruolo della donna.

Articolo 4 - Pluralismo delle idee e libertà delle scelte

Altra spaccatura riguarda l’articolo 4 sulla libera manifestazione del pensiero.

Il testo prevede che sia fatta salva “la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

Questo articolo nella prima versione presentata alla Camera non c’era ed è stato aggiunto solo in un secondo momento, proprio per rispondere alle preoccupazioni di quanti ritenevano fosse in pericolo una delle più importanti libertà previste dalla nostra Costituzione.

Ma le divisioni non sono cessate, anzi i contrari alla norma pensano che la nuova formulazione e, in particolare, quel “purché” di fatto lasci troppa discrezionalità ai magistrati, ovvero a chi si troverà a decidere poi su eventuali controversie.

Quali espressioni saranno punite e cosa si potrà ancora dire? Se una persona pubblicamente dovesse affermare che la famiglia è composta solo da un uomo e una donna, potrebbe rischiare di essere sanzionata?

I favorevoli al ddl Zan dicono di no, ma i contrari non si fidano e non vogliono che a decidere siano delle toghe con sensibilità e opinioni magari differenti.

Articolo 5 - La rieducazione del condannato

Come accade per altri delitti, il ddl Zan prevede la rieducazione del condannato, in questo caso dell’omofobo: “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività”.

Cosa si intende per omofobo e davvero è possibile rieducarlo? E soprattutto a quali attività dovrebbe prestarsi?

I favorevoli alla norma credono che eventuali omofobi potrebbero partecipare a incontri o corsi organizzati da associazioni Lgbt. Conoscere il diverso è, secondo loro, la strada verso la “riabilitazione”.

Articolo 7 - L’istituzione della Giornata nazionale contro l’omotransfobia e i corsi nelle scuole

L’articolo 7 disciplina l’istituzione della giornata nazionale contro l’omotransfobia prevista per il 17 maggio. In quella occasione anche le scuole devono partecipare con eventi dedicati alla lotta alle discriminazioni.

I contrari alla ddl sono convinti che nelle scuole il tema lgbt non debba assolutamente entrare né attraverso l’organizzazione di corsi né con convegni. Ognuno - è la loro tesi - è libero di insegnare ciò che crede a casa propria, ma non nella scuola pubblica.

I favorevoli invece ritengono che per contrastare le discriminazioni sia fondamentale il contributo culturale della scuola, sin dalle elementari.

Gli altri articoli - Le modifiche al codice penale

L’articolo 2 e 3 modificano il codice penale, ampliando di fatto i reati previsti all’604-bis e 604-ter (i delitti contro l’eguaglianza) che tutelano le categorie di persone vittime di reati d’odio in virtù di quello che sono e non di quello che fanno.

Alle discrimazioni

legate a “motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” vengono aggiunte anche quelle legate a “motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”.

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