Il decreto Sostegni bis, convertito in legge, fa tirare un sospiro di sollievo ai contribuenti vessati dalla pandemia, che vedranno rimodulati i termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate sospese nel 2020 e mantenere i benefici della cosiddetta «Rottamazione-ter». Mentre per le rate del 2021 c'è tempo fino al prossimo 30 novembre. Quanto alla sospensione delle attività di notifica delle nuove cartelle esattoriali, 60 milioni di nuovi atti tra avvisi, solleciti, altre competenze dell'Agenzia delle entrate e riscossioni, la legge congela l'invio fino al 31 agosto.
Ma non si esclude che a settembre si possa innescare un ingorgo dovuto allo stand by dei versamenti. Inoltre l'istituto diretto da Ernesto Maria Ruffini sospende anche le procedure cautelari esecutive di fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti sempre con termine 31 agosto. Si tratta di misure necessarie urgenti, connesse all'emergenza da Sars Cov 2, per favorire il lavoro e la ripartenza di imprese e professionisti che vedranno un aggiustamento temporale dei termini di pagamento. Ovvero la quota parte della rottamazione e del saldo e stralcio non pagata nel 2020 si potrà suddividere nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni già previste nel provvedimento primario. Per fare un esempio il primo appuntamento è per il prossimo 31 luglio ma, essendo un sabato, slitterà al 2 agosto. Data in cui i contribuenti dovranno ottemperare alle rate scadute il 28 febbraio 2020 per la rottamazione-ter pena la perdita del beneficio, e il 31 marzo 2020 per il saldo e stralcio. Analizzando la misura adottata, emergono poi altri dettagli: entro il 31 agosto 2021 si pagherà la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter); entro il 30 settembre 2021 si pagheranno le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio); entro il 31 ottobre 2021 quella scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter).
Quanto invece alle rate dell'anno in corso, restano confermati i termini preesistenti: le quote di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 dovranno essere coperte entro il 30 novembre 2021. Tolleranza consentita di 5 giorni per ciascuna delle rateizzazioni in questione. Altrettanto nella legge appena entrata in vigore vengono prorogati anche i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, comprese le rate dei piani di dilazione delle aree territoriali cosiddette «zona rossa» e affidati all'Agente della riscossione, con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
La sospensione riguarda poi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto Rilancio su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o pensioni. Tali somme non possono quindi essere sottoposte a alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, a decorrere dall'1 settembre 2021, riprenderanno gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore fino alla copertura del debito.
Confermate poi le verifiche di inadempienza per gli enti e le società della pubblica amministrazione: atti sospesi fino al 31 agosto però, soltanto con pagamenti di importo oltre i 5mila euro. Al contempo le amministrazioni pubbliche potranno procedere con il pagamento in favore del beneficiario sia a titolo di pensione sia di trattamenti similari.
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