Spesso le assicurazioni sulla vita e le pensioni integrative sono accompagnate da decine di fogli esplicativi. Sono davvero poche le persone che li leggono tutti prima di firmarli ma sarebbe importante farlo. Ma quali sono i punti più importanti? Che cosa è irrinunciabile? Quali le condizioni da verificare? Quali gli elementi da utilizzare per un eventuale confronto? Lo chiediamo al Luca Barbieri un agente Allianz di Milano sulla «piazza» dagli anni 80.
Dottor Barbieri ultimamente si è parlato di polizze vita dormienti, si tratta nello specifico di assicurazioni vita stipulate con Poste Vita in cui se il denaro non è stato ritirato entro due anni dalla morte dell'intestatario della polizza è stato "sequestrato" ed è andato ad alimentare un fondo dello stato per le vittime di frodi fiscali. le risulta? Non dovevano essere dieci gli anni di tempo?
In effetti la legge 166 dell'ottobre 2008 prevede che finiscano al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie anziché ai legittimi beneficiari, i soldi delle assicurazioni sulla vita non riscattate entro due anni dalla morte del contraente.
Tale norma che ha effetto retroattivo al 2005 e' stata criticata oltre che dall'associazione dei consumatori anche dall'Ania, e dall'Abi e cioè dai soggeti che hanno collocato le polizze.
Devo dire comunque che Allianz spa la compagnia che rappresento, informa periodicamente la propria rete agenziale allertandola e supportandola e invitandola a mettere in atto tutte quelle azioni opportune per contattare ed informare gli aventi diritto dell'avvicinarsi dei termini della prescrizione, termine oltre il quale la stessa compagnia è tenuta a versare le somme non liquidate al suddetto fondo.
Quando si stipula una polizza si può obbligare l'assicurazione ad avvisare gli eredi in caso di morte?
Il problema da parte dell'assicuratore è riuscire a sapere che l'assicurato è deceduto.
Solitamente veniamo informati dagli eredi, in quanto informati dell'esistenza di una polizza stipulata dall'assicurato.
Cambiando tipo di polizza cosa succede se un padre stipula un contratto per una pensione integrativa e poi muore prima di poterla godere?
In base alle varie tipologie di polizze atte a costituire una pensioni integrativa in caso di decesso dell'assicurato prima della maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, il capitale assicurato viene corrisposto dalla Compagnia agli aventi diritto, in talune forme di assicurazione rivalutato sulla base di risultati delle gestioni separate delle compagnie (fondi interni) o come restituzione dei premi versati.
A senso che il figlio vada eventualmente avanti a pagarla?
No, non è neppure possibile
Lei che tipo di polizza consiglia a chi vuole tutelare i propri cari in caso di morte?
A tutela dei propri cari la soluzione è stipulare una assicurazione temporanea caso morte, che garantisce il pagamento ai beneficiari designati di un capitale determinato in caso di decesso dell'assicurato.
Consiglio anche di aggiungere una garanzia complementare che prevede in caso di decesso per infortunio il pagamento di un ulteriore capitale pari a quello previsto. Tale ulteriore capitale si raddoppia se il decesso per infortunio è conseguente ad incidente stradale.
I premi pagati sono anche detraibili ai fini irpef nella misura del 19% dei premi stessi fino al limite di euro 1.
E cosa consiglia invece a chi si vuole garantire una vecchiaia serenza?
Di pensarci per tempo, avvalendosi della consulenza di agenti e promotori di primarie compagnie di assicurazioni che aiuteranno il cliente a scegliere, a seconda delle specifiche esigenze, tra le varie forme di pensione integrativa (fip, fondi aperti, contratti di capitalizzazione) e soprattutto di iniziare fin da giovane il versamento di contributi.
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