Regionali, decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Il decreto approvato ieri dal Cdm per rimediare all’esclusione di alcune liste del centrodestra dalla elezioni regionali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entrano quindi in vigore le norme contenute nel provvedimento

Roma - Il decreto approvato ieri dal Cdm per rimediare all’esclusione di alcune liste del centrodestra dalla elezioni regionali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entrano quindi in vigore le norme contenute nel provvedimento sull’ "Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione".  Tre i commi essenziali del testo, che si compone in tutto di soli tre articoli. Al primo comma del primo articolo, di fatto riferito alla vicenda Lazio, si interpreta la legge del 1968 «nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale". La presenza, si specifica, "può essere provata con ogni mezzo idoneo". Al secondo comma del primo articolo, sulla Lombardia, si specifica che "le firme si considerano valide anche se l’autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti" dal Dpr 445 del 2000, "purchè tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta".

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Dunque, si precisa, "la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell’indicazione del luogo di autenticazione, nonchè dell’indicazione della qualificazione dell’autorità autenticante, purchè autorizzata". Infine al terzo comma sempre del primo articolo, riferito ai ricorsi, si chiarisce che «le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell’Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio". "Contro le decisioni di ammissione", si spiega, "può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse".

"Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati, prosegue il testo, è ammesso ricorso all’ Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce" E contro "la decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo".

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